Corte costituzionale
Sentenza n. 266/2009
Corte cost., sent. 23 ottobre 2009, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 266/2009
- Data di deposito
- 23 ottobre 2009
- Data di decisione
- 8 ottobre 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:266
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 14-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 71, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 34005
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 14- ter e 71 della legge 26 luglio 1975, n. 235, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 113 Cost., nella parte in cui, nell'interpretazione vigente, attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere in ordine alle lesioni dei diritti e delle posizioni giuridiche dei detenuti conseguenti ad atti dell'amministrazione penitenziaria. Entrambe le ordinanze di rimessione omettono di formulare un petitum specifico, mettono in discussione il ruolo complessivo del magistrato di sorveglianza e mirano ad ottenere un intervento precluso alla Corte in quanto diretto a realizzare una modifica non costituzionalmente obbligata, idonea ad introdurre una diversa disciplina della magistratura di sorveglianza e della sua posizione nel contesto dell'ordinamento penitenziario. A ciò si aggiunga, infine, che il rimettente ha omesso di verificare la praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione. >-Sul diritto al reclamo dei detenuti v., citate, sentenze n. 341/2006, n.26/1999 n. 212/1997, n.410/1993. >- Sulla inammissibilità in caso di petitum indeterminato v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 117, n. 98, n. 70/2009, n. 380, n. 58/208, n. 393 e n. 279/2007. >- Sulla inammissibilità di interventi che postulano scelte discrezionali, rimesse al legislatore v., citate, ex multis , sentenze n. 175/2004 e n. 228/1999 e ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005 e n. 305/2001. >-Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 341, n. 268 e n. 193/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 35, 14-ter e 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione, «ed ai principi generali sulla giurisdizione», dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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