Corte costituzionale
Sentenza n. 247/2009
Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 247/2009
- Data di deposito
- 24 luglio 2009
- Data di decisione
- 16 luglio 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 217, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 218, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 219, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 220, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 221, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 222, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 223, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 226, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 233, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 234, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 235, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 236, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 238, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 239, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 240, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 241, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 242, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 243, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 244, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 245, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 246, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 247, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 248, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 249, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 250, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 251, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 252, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 253, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- allegato IV alla parte quarta, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 257, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 225, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 265, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 221, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 221, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 221, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 221, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 221, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 221, comma 9, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, comma 3, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, comma 3, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, comma 3, lett. c), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, comma 3, lett. d), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, comma 3, lett. e), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, comma 3, lett. f), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, comma 3, lett. g), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, comma 3, lett. h), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, comma 3, lett. i), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, comma 3, lett. l), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 224, comma 3, lett. m), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 235, successivamente abrogato, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 238, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 238, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 240, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 242, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 242, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 242, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 242, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 242, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 252, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 265, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 8, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 9, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- direttiva CEE n. 442 del 15 luglio 1975
- art. 1, comma 8, lett. e), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 8, lett. f), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 8, lett. b), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 8, lett. c), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 8, lett. h), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 8, lett. i), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 33801
V. titoletto.
Massima n. 33802
Sono inammissibili gli interventi spiegati nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale di soggetti non titolari di potestà legislativa, «fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale». Nello stesso senso, v. citate sentenze n. 225/2009 e n. 405/2008.
Massima n. 33803
A seguito della dichiarazione, giusta deliberazione della Giunta regionale, di rinunzia espressa al ricorso relativamente alle disposizioni legislative oggetto del giudizio (artt. 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), la mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri rende non necessaria l'accettazione della rinuncia, con conseguente declaratoria di estinzione del processo.
Massima n. 33804
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, nella loro totalità, degli articoli da 217 a 226 del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché essi - in ispecie là dove disciplinano complessivamente il tema degli imballaggi, dettando le regole applicabili ai consorzi per la gestione di questi e dei loro rifiuti - collocandosi nel punto di intersezione fra varie competenze, parte attribuite alle Regioni e parte attribuite allo Stato, si porrebbero in contrasto col principio di leale collaborazione, essendo stati adottati tramite un procedimento non rispettoso di tale principio. Infatti, le tematiche afferenti al rispetto delle procedure di leale collaborazione esulano dalla materia relativa al procedimento di produzione normativa di rango primario. In senso analogo, v. citate sentenze n. 371 e n. 222/2008 e n. 401/2007.
Massima n. 33805
E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 221, commi da 4 a 9, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata, in relazione agli artt. 3, 11, 76, 117, 118 e 119 Cost., per asserita violazione delle competenze delle Regioni volte alla valorizzazione delle peculiarità del loro territorio e delle loro esigenze produttive. La ricorrente ha omesso di specificare il parametro costituzionale asseritamente violato e in cosa consista la lamentata violazione.
Massima n. 33806
E' inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede quali siano gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, sollevata per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. La genericità delle censure - dato che non è stata indicata la materia cui specificamente assegnare la disciplina impugnata né è stato chiarito in che modo sarebbe violata la competenza regionale - impedisce che possa avere ingresso lo scrutinio di merito della questione.
Massima n. 33807
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 76 e 118, primo comma, Cost. La censura formulata - secondo la quale la disposizione, che disciplina i consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi cui partecipano anche i produttori degli imballaggi stessi, sarebbe caratterizzata dall'essere eccessivamente minuziosa e tale da non essere riconducibile all'ipotesi della fissazione di un livello uniforme - è eccessivamente generica, non essendo né indicata la materia alla quale attribuire la normativa impugnata né chiarito in che cosa consisterebbe la dedotta violazione della competenza regionale.
Massima n. 33808
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 118, primo comma, e 76 Cost. In relazione al primo parametro, è ragionevole e non in contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost. - il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative possano essere conferite allo Stato - che quest'ultimo, in una materia che è specificamente assegnata alla sua competenza legislativa esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», abbia riservato ad organi centrali sia la predisposizione di uno schema di statuto tipo sia il controllo sul rispetto di tale schema, ed abbia, altresì, previsto, onde evitare una parcellizzazione di competenze sul territorio, che ritiene inutile e potenzialmente controproducente, che i ricordati consorzi operino su tutto il territorio nazionale. Quanto alla questione riferita all'art. 76 Cost., si osserva che l'art. 40 del d.lgs. n. 22 del 1997 - disposizione il cui contenuto sarebbe stato disatteso dal legislatore delegato del 2006, con conseguente «compressione dei poteri regionali» - nel prevedere la costituzione di «un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio», evidentemente ne postulava, stante la unicità per tipo e non la pluralità, la struttura unitaria a livello nazionale, non diversamente da quanto ora, con maggiore chiarezza, prevede l'impugnato art. 223 del d.lgs. n. 152 del 2006. Nessuna privazione di attribuzioni regionali precedentemente conferite si è, pertanto, realizzata con la disposizione normativa ora in questione, donde l'esclusione della ritenuta violazione della delega legislativa. In senso analogo, v. citate sentenze n. 235 e 225/2009.
Massima n. 33809
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, lettere da a ) a m ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevate in relazione all'art. 118 Cost., il quale reca la disciplina del Consorzio nazionale imballaggi. La disciplina in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», consente di rinvenire quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario.
Massima n. 33810
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 223, 234 e 236 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 118 Cost., aventi ad oggetto la costituzione di Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di alcune categorie particolari di rifiuti. Analogamente a quanto osservato in merito alla previsione normativa avente ad oggetto il Consorzio nazionale imballaggi, anche la disciplina in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale, consente di rinvenire quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario.
Massima n. 33811
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, poiché tale norma è stata espressamente abrogata successivamente alla proposizione del ricorso e poiché non risulta che la stessa abbia avuto applicazione.
Massima n. 33812
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238, commi 5 e 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, sollevata in relazione agli artt. 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo, Cost., in quanto nella delibera della Giunta viene censurato l'art. 238 limitatamente ai commi 1 e 2; sicché per giurisprudenza costante della Corte, la mancata corrispondenza tra le norme impugnate con il ricorso e quelle oggetto della delibera di autorizzazione all'impugnazione ne determina, appunto, l'inammissibilità. Nello stesso senso, v. citate sentenze n. 387/2008, 64 e 275/2007.
Massima n. 33813
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost. per avere il Governo adottato in sede di decretazione legislativa delegata una disciplina innovativa e non meramente ricognitiva, come avrebbe imposto la legge delega. La volontà del legislatore delegante di innovare la disciplina preesistente si evince dalla lettura dei princìpi e criteri direttivi indicati nei commi 1, 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, molti dei quali, implicitamente o esplicitamente, presuppongono o impongono la modifica sostanziale della normativa ambientale all'epoca vigente. Con riferimento alla disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, deve aggiungersi che essa, oltretutto, costituisce attuazione diretta dell'art. 1, comma 9, lettera a ), della legge delega n. 308 del 2004 che prevede, tra i princìpi e criteri specifici della delega stessa, quello di «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto». In senso analogo, v. citata sentenza n. 225/2009.
Massima n. 33814
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 117, commi quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e secondo Cost. La nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la relativa disciplina è comunque ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato. Infatti, tanto se la si ritenga un'imposizione di tipo tributario quanto se la si qualifichi come corrispettivo per il servizio reso, inquadrabile nelle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, non è possibile ricondurla ad alcun titolo competenziale regionale.
Massima n. 33815
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata per esorbitanza dalla potestà regolamentare dello Stato e, comunque, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto per l'emanazione del regolamento non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Stante la riconducibilità della disposizione denunciata alle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale, e della conseguente sussistenza della potestà regolamentare in materia, la forma di collaborazione individuata dal comma 6 dell'art. 238, che prevede che sia sentita la Conferenza Stato-Regioni, deve ritenersi sufficiente.
Massima n. 33816
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata per violazione del principio comunitario «chi inquina paga», in quanto deve escludersi che da tale principio possa desumersi il divieto per gli Stati membri di istituire un tributo per la gestione dei rifiuti urbani o la preclusione di predisporre dei criteri di determinazione della tariffa che tengano conto anche dei parametri relativi all'estensione dei locali detenuti o agli indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
Massima n. 33817
E' inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 239 a 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata per violazione in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto le ricorrenti non hanno indicato con precisione quali delle disposizioni contenute negli articoli censurati ritenessero lesive delle proprie prerogative, stante il loro contenuto non omogeneo; sicché avrebbero dovuto esporre in modo più analitico le ragioni dell'impugnazione non limitandosi a invocare genericamente la lesione dei parametri evocati.
Massima n. 33818
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 240, comma 1, lettera b ), e 241 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevate per violazione degli artt. 3, 11, 76 (in relazione all'art. 1 comma 8, lettere e ed f della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118 Cost., in primo luogo, per genericità delle censure, limitandosi la Regione a lamentare la violazione dei parametri evocati senza tuttavia specificare le ragioni della lesione delle proprie competenze costituzionalmente garantite; inoltre, per oscurità e incertezza del petitum , poiché la ricorrente non chiarisce perché il rinvio, effettuato dalla disposizione, alla potestà regolamentare del Governo (in materia di competenza legislativa esclusiva statale) violerebbe le proprie competenze costituzionalmente garantite.
Massima n. 33819
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 241 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 241, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Sebbene la materia della bonifica dei siti contaminati è da collocarsi nella tematica relativa alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», materia questa di esclusiva competenza statale, non può disconoscersi che, con riferimento alla bonifica delle aree adibite alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame, lo stesso legislatore nazionale abbia riconosciuto la peculiarità dei siti in questione, dando rilevanza, proprio con la previsione di una normativa differenziata, alla specifica destinazione delle suddette aree. In tal senso si giustifica anche il coinvolgimento, nella emanazione del regolamento relativo agli interventi nelle indicate aree, sia del Ministro delle attività produttive che di quello delle politiche agricole e forestali, chiamati ad esprimere il "concerto". E' tuttavia in contrasto col principio di leale collaborazione avere escluso nelle fasi del citato procedimento l'apporto partecipativo delle Regioni, cioè di quei soggetti che, rientrando la relativa materia nella loro competenza legislativa residuale, sono dotati di specifiche attribuzioni, costituzionalmente tutelate, in tema di agricoltura e zootecnia; sicché adeguato strumento di coinvolgimento di tali istituzioni è quello di prevedere che il regolamento in questione sia emanato dal Ministro dell'ambiente non soltanto di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ma anche sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, essendo questo il luogo giuridico istituzionalmente preposto ai momenti di concertazione fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali; l'acquisizione di tale parere deve comunque precedere il concerto degli altri organi statali.
Massima n. 33820
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 239 a 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la disciplina dei siti bonificati, sollevata in relazione all'art. 76 Cost. per ritenuta esorbitanza dai limiti della delega, in quanto la legge delega consentiva, ed anzi in certi casi imponeva, la adozione di una nuova disciplina anche sostanzialmente innovativa rispetto alla precedente.
Massima n. 33821
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 242, 244, 245, 248, 249, 250 e allegato 4, parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto la disciplina della bonifica dei siti contaminati è riconducibile all'ambito della materia tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost.; ne consegue che le norme in esame rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato al quale spetta, anche con disposizioni di dettaglio e anche in sede regolamentare, disciplinare le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati. In senso analogo, v. citata sentenza n. 214/2008.
Massima n. 33822
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4, e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione degli artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere b),c),e),f), i) ed h) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118 Cost. Le ricorrenti compiono una errata ricostruzione della disciplina introdotta dalle norme in oggetto dalla quale fanno discendere un potere discrezionale del soggetto inquinatore, mentre invece l'art. 242 introduce un complesso iter diretto a porre in capo al soggetto inquinatore l'obbligo di procedere alla bonifica del sito contaminato. D'altro canto, l'art. 257 sanziona penalmente il soggetto che cagiona l'inquinamento «se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti». Inoltre, è evidente che non vi è alcuna violazione dei principi e criteri direttivi contenuti alle lettere b ) e h ) del comma 8 dell'art. 1 della legge delega n. 308 del 2004 relativi al perseguimento «di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali», nonché alla «previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali».
Massima n. 33823
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede un limite massimo, pari al cinquanta per cento del costo dell'intervento, per ciò che riguarda le garanzie finanziarie che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica al momento dell'approvazione del relativo progetto. La disciplina in esame è infatti inquadrabile nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., che legittima il legislatore statale a prevedere un limite massimo della garanzia finanziaria che le Regioni possono chiedere al responsabile dell'inquinamento, trattandosi di un livello uniforme di tutela che, nel limite massimo previsto, lascia, tra l'altro, alle amministrazioni competenti il potere di imporre la percentuale più opportuna. Quanto alla presunta violazione della legge delega, la disposizione in esame è pienamente conforme ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 9, lettera a ), della legge n. 308 del 2004. In particolare, laddove testualmente fra tali principi è indicato quello relativo a: «incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente». Essa non è, poi, certamente contraria al principio comunitario «chi inquina paga» di cui è, anzi, specifica attuazione, ed è, infine, conforme anche ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 8, lettere c ), e ), f ) ed i ), della legge delega. In senso analogo, v. citata sentenza n. 214/2008.
Massima n. 33824
E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 252 del d.lgs3 aprile 2006, n. 152 - che regola le procedura di bonifica di una particolare categoria di siti inquinati, i cosiddetti siti «d'interesse nazionale» - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.
Massima n. 33825
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 252 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina la procedura di bonifica dei c.d. siti "d'interesse nazionale", sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, in quanto sarebbero state lese le prerogative regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute, nonché del principio di leale collaborazione. Infatti, la materia nella quale deve essere inquadrata la disciplina oggetto delle disposizioni censurate è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. Anche qualora possano rilevarsi ambiti di competenza spettanti alle Regioni, deve ritenersi prevalente il citato titolo di legittimazione statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea di siti che travalicano l'interesse locale e regionale. Inoltre, dalla lettura dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 252 emerge chiaramente il coinvolgimento delle Regioni nelle varie fasi della procedura. In senso analogo, v. citate sentenze n. 214, n. 62/2008 e n. 378/2007. Si vedano anche le citate sentenze n. 12 e n. 61/2009, n. 246/2006 e n. 307/2003.
Massima n. 33826
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 252, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione dell'art. 76 Cost. Non può infatti ritenersi sussistente la violazione dei principi e criteri direttivi della delega, in quanto - trattandosi, nel caso di specie, della bonifica di siti (materia di competenza esclusiva statale) di interesse nazionale (siti la cui caratteristica è quella di essere portatori di un interesse che travalica quello solo regionale e locale) - la procedura prevista dalla norma censurata appare rispettosa del quadro di attribuzioni amministrative derivante dal principio di sussidiarietà (anch'esso richiamato nella delega) che costituisce un filtro necessario per il trasferimento nella nuova disciplina di quanto previsto nella precedente. Infatti, dato che requisito essenziale per la caratterizzazione di un sito come «di interesse nazionale» è che esso presenti un «particolare pregio ambientale» (lettera a ), un «particolarmente elevato [...] rischio sanitario e ambientale» (lettera c ), un «rilevante [...] impatto socio economico» (lettera d ), un «rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale» (lettera e ), che l'opera sia tutelata «ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (lettera b ), che gli interventi si estendano al «territorio di più regioni» (lettera f ), appare evidente il motivo che legittima, proprio in base al principio di sussidiarietà richiamato dalla legge delega, il conferimento a livello statale delle attività amministrative di bonifica. In senso analogo, v. citata sentenza n. 225/2009.
Massima n. 33827
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 117, sesto comma, e 119 Cost. Infatti, le tematiche connesse alle forme di bonifica ambientale rientrano a pieno titolo nella competenza esclusiva dello Stato, essendo esse afferenti alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». E' dunque erroneo il presupposto interpretativo che la materia implicata dalla disposizione legislativa in questione non sia di esclusiva competenza dello Stato ma, essendo quella della ricerca scientifica e tecnologica, appartenga alla competenza concorrente delle Regioni.
Massima n. 33828
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 265, comma 3, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 241, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Attesa la obiettiva e - dallo stesso legislatore statale - riconosciuta implicazione della materia della ricerca scientifica e tecnologica di legislazione concorrente, è necessario prevedere che nella fase di attuazione della disposizione e, quindi, sia per ciò che riguarda l'individuazione delle forme di promozione ed incentivazione sia per ciò che riguarda la loro concreta realizzazione, debba essere previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali attraverso l'acquisizione, in sede procedimentale, anteriormente alla espressione del concerto dei Ministri dell'istruzione e delle attività produttive, del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, dalla Società italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l., dalla Biomasse Italia s.p.a., dall'Ital Green Energy s.r.l. e dall'Energia Tecnologia Ambiente s.p.a.;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 217 a 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 221, commi da 4 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 233, 234 e 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Marche e, limitatamente ai commi 1 e 2, anche dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 246 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;
dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'art. 240, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 242, 244, 245, 248, 249, 250 e dell'allegato 4 alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento a non determinate attribuzioni costituzionali, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte e Marche con i ricorsi in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009. Il Cancelliere F.to: MILANA
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