Corte costituzionale

Sentenza n. 106/2009

Corte cost., sent. 3 aprile 2009, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/2009
Data di deposito
3 aprile 2009
Data di decisione
11 marzo 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
  • art. 39, legge n. 124 del 3 agosto 2007
  • art. 202, codice di procedura penale
  • art. 40, legge n. 124 del 3 agosto 2007
  • 2001.5/707, Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 30 luglio 1985
  • richiesta di incidente probatorio del 18 settembre 2006
  • USG/2.SP/556/50/347, nota (o lettera) del Presidente consiglio ministri del 15 novembre 2008
  • USG/2.SP/557/50/347, nota (o lettera) del Presidente consiglio ministri del 15 novembre 2008
  • ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33314

Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato insorti tra il Presidente del Consiglio dei ministri e varie autorità giudiziarie in merito all'apposizione-opposizione-conferma del segreto di Stato nel procedimento penale per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, va affermata la legittimazione ad essere parte sia del Presidente del Consiglio che delle diverse autorità giudiziarie coinvolte. - Sulla legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri v., da ultimo, citate, sentenza n. 487/2000 e ordinanza n. 404/2005. - Sulla legittimazione delle autorità giudiziarie v., citate, ordinanze n. 404/2005 e n. 209/2003.

Massima n. 33315

Va affermata la perdurante attualità dei principi tradizionalmente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di segreto di Stato, pur a seguito della introduzione delle nuove disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124. La disciplina del segreto involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale e alla propria indipendenza, interesse che trova espressione nell'art. 52 Cost. in relazione agli artt. 1 e 5 Cost. Il segreto in oggetto pone necessariamente un problema di interferenza con altri principi costituzionali, inclusi quelli che reggono la funzione giurisdizionale: in quest'ambito, l'apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. In materia, il Presidente del Consiglio gode di un ampio potere discrezionale, sul cui esercizio è escluso qualsiasi sindacato giurisdizionale, poiché il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica. - I precedenti interventi della Corte costituzionale in tema di segreto, citati, sono le sentenze n. 410 e n. 110/1998, n. 86/1977 e n. 82/1976.

Massima n. 33316

Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla utilizzazione, nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare nel procedimento penale relativo al sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, di atti parzialmente coperti da segreto di Stato, la successiva espunzione di tali atti da parte del giudice del dibattimento, ossia in una fase processuale diversa, non comporta la cessazione della materia del contendere, posto che il giudizio per conflitto è diretto a definire l'ambito delle sfere di attribuzione dei poteri confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto hanno dato origine.

Massima n. 33317

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle note 11 novembre 2005 e 26 luglio 2006 del Presidente del Consiglio e alla nota del 5 luglio 2007 dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio riguardanti l'esistenza di atti coperti dal segreto di Stato nelle indagini preliminari condotte nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un servizio straniero in merito al sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar. Il ricorrente, infatti, ammette di non aver subito alcun vulnus alla propria attività di indagine dagli atti di cui ha chiesto l'annullamento. - Sulla necessità che i conflitti proposti siano non astratti o ipotetici ma attuali e concreti v., citate, ordinanza n. 404/2005 e 259/1986.

Massima n. 33318

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in relazione al decreto di rinvio a giudizio di alcuni funzionari del SISMI e di agenti di un servizio straniero per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, è inammissibile il ricorso per conflitto proposto in via incidentale, nell'interesse della sezione GIP, dal Presidente della Sezione stessa e dal GIP assegnatario del procedimento, poiché detta iniziativa processuale, di fatto, verrebbe ad alterare la strutturazione necessariamente bifasica che contraddistingue il giudizio per conflitto tra poteri dello Stato. - Sul punto v., citata, sentenza n. 116/2003. - Sul fatto che l'avvenuto esaurimento della fase di giudizio dinanzi all'ufficio comporta che l'organo non sia legittimato ad esprimere la volontà del potere cui appartiene v., citate, ordinanze n. 127/2006 e n. 144/2000.

Massima n. 33319

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in relazione alla utilizzazione, nella richiesta di rinvio a giudizio - del 5 dicembre 2006 - e nel decreto che dispone il giudizio - del 16 febbraio 2007 - nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, di documenti legittimamente sequestrati nel corso di attività di perquisizione e successivamente parzialmente secretati, senza che sia stata adottata la forma protetta da omissis , deve essere accolto parzialmente il ricorso, con conseguente annullamento dei suddetti atti processuali nelle parti corrispondenti agli omissis e alle obliterazioni degli intestatari, dei destinatari e delle denominazioni di uffici. Posto che i documenti de quibus sono stati legittimamente sequestrati presso gli uffici del SISMI nel luglio 2006 e che il successivo 31 ottobre il SISMI ha trasmesso all'Autorità giudiziaria altra copia di quella documentazione, recante gli omissis , così opponendo formalmente il segreto sulle parti obliterate, l'Autorità procedente avrebbe dovuto o sostituire gli atti con quelli recanti gli omissis ovvero attivare la procedura diretta alla eventuale conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio, ma non poteva, come, viceversa, ha fatto, ignorare l'opposizione del segreto. Di conseguenza, si rileva nella specie un vulnus alle prerogative riconosciute al Presidente del Consiglio in tema di segreto di Stato, in quanto l'Autorità giudiziaria procedente avrebbe dovuto adottare tutte le cautele per impedire che le copie non "omissate" dei documenti permanessero nel normale circuito divulgativo del processo. Gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza debbono, peraltro, essere limitati ai provvedimenti che siano stati riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del giudizio costituzionale per conflitto, spettando all'autorità giurisdizionale investita del giudizio valutare le conseguenze dell'annullamento sul piano processuale. - Sul fatto che gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza debbano limitarsi ai provvedimenti lesivi degli interessi oggetto del giudizio per conflitto v., citate, sentenze n. 451/2005 e n. 263/2003. - Sul fatto che spetta all'autorità giudiziaria procedente valutare in concreto gli effetti dell'annullamento sul piano processuale v., citate, sentenze n. 451/2005 e n. 284/2004. - La declaratoria di inutilizzabilità nel processo degli atti acquisiti in violazione della disciplina del segreto è compiuta in ragione dei principi costituzionali posti a tutela del segreto e non in applicazione di norme processuali: così sentenza n. 487/2000 e ordinanza n. 344/2000, citate.

Massima n. 33320

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in relazione alla richiesta e all'assunzione, nel procedimento penale a carico di funzionari del SISMI e di agenti dei servizi stranieri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, di incidente probatorio avente ad oggetto anche temi (relazioni tra servizi italiani e stranieri di intelligence) coperti da segreto di Stato, deve essere accolto parzialmente il ricorso e affermato che non spettava al Procuratore della Repubblica e al GIP chiedere, ammettere ed espletare detto incidente probatorio, con conseguente annullamento dei relativi atti processuali nelle parti corrispondenti, nonché degli atti emanati ai sensi degli artt. 416 e 429 cod. proc. pen. in quanto fondati sulle risultanze dell'incidente probatorio colpite dalla declaratoria di annullamento, e con conseguente inutilizzabilità delle risultanze probatorie acquisite attraverso detto incidente. Infatti, l'Autorità giudiziaria, seppur libera di indagare, accertare e giudicare il fatto di reato, non poteva, però, avvalersi di quelle fonti di prova che vertevano in tema di rapporti tra servizi italiani e stranieri, rapporti che, sin dalla nota del Presidente del Consiglio 30 luglio 1985, ben conosciuta in quel momento, erano da ritenersi coperti dal segreto.

Massima n. 33321

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione a "indebite pressioni" che, nel corso dell'attività di indagine sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, sarebbero state esercitate sugli indagati affinché rivelassero il segreto di Stato da loro opposto, ed in relazione ad attività di intercettazione "a tappeto" sulle utenze telefoniche intestate al SISMI, non possono ritenersi fondate le censure mosse, avendo le stesse ad oggetto condotte non tutelabili mediante l'istituto del conflitto tra poteri dello Stato. Sotto il profilo della utilizzabilità processuale del contenuto delle intercettazioni, l'Autorità giudiziaria non potrà porre a fondamento delle sue determinazioni elementi conoscitivi che risultassero coperti dal segreto di Stato. - Sul punto, citata, sentenza n. 110/1998.

Massima n. 33322

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice monocratico del Tribunale di Milano in relazione ad alcune ordinanze istruttorie emesse nel procedimento penale a carico di alcuni funzionari del SISMI e di agenti di servizi stranieri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, deve essere accolto parzialmente il ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza 14 maggio 2008 con la quale sono stati ammessi tutti i testi indicati dal pubblico ministero e su tutte le circostanze dallo stesso indicate. Infatti, la decisione del giudice di consentire che l'esame testimoniale avesse ad oggetto anche i rapporti tra soggetti appartenenti ai servizi italiani e stranieri è stata posta in essere in violazione delle determinazioni adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri quanto all'apposizione del segreto di Stato.

Massima n. 33323

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle note con le quali, il 6 ottobre 2008 e il 15 novembre 2008, quest'ultimo ha confermato il segreto di Stato opposto da due testi nel procedimento penale a carico di funzionari del SISMI e di agenti di servizi stranieri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, deve essere respinto il ricorso e affermato che spettava al Presidente del Consiglio l'emissione dei suddetti atti. Nessuna ambiguità può ravvisarsi nella determinazione del Presidente del Consiglio di conferma del segreto su una particolare domanda che verteva sul tipo di relazioni fra SISMI e CIA, in ordine alle quali era stato da tempo posto il segreto. Non c'è neppure violazione del principio dell'anteriorità della secretazione, operativa già in seguito a direttiva del 30 luglio 1985, successivamente confermata. Infine, le censure di mancato rispetto dei principi di legalità e proporzionalità tendono a sollecitare un sindacato sulle ragioni della secretazione, ragioni che, però, sono il risultato di una valutazione discrezionale che supera l'ambito della discrezionalità puramente amministrativa perché tocca la salus rei publicae , e che non possono essere oggetto di sindacato. - Sulla discrezionalità nell'apposizione del segreto v., citata, sentenza n. 86/1977.

Massima n. 33324

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in merito all'apposizione del segreto di Stato nel procedimento penale per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, deve essere rigettata l'istanza, avanzata dal Procuratore di Milano, di cancellare dal ricorso alcune espressioni specificamente indicate, posto che le stesse non possono ritenersi offensive o sconvenienti e non sono dirette a censurare presunti comportamenti illeciti dei protagonisti della vicenda ma a denunciare la menomazione delle attribuzioni costituzionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto «nell'interesse della Sezione GIP del Tribunale di Milano» nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara inammissibile il ricorso n. 6 del 2007 proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;

accoglie parzialmente i ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007 proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, e, per l'effetto, dichiara che non spettava alle predette Autorità giudiziarie porre a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, emessi nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, i documenti acquisiti all'esito della perquisizione eseguita il 5 luglio 2006 e successivamente trasmessi all'Autorità giudiziaria, con parziali omissioni relative a dati coperti da segreto di Stato, nonché la richiesta di svolgimento dell'incidente probatorio, e con essa sia l'ordinanza che lo ha disposto sia il relativo verbale di acquisizione della prova del 30 settembre 2006, annullando, per l'effetto, tali atti processuali nelle corrispondenti parti;

accoglie parzialmente il ricorso n. 14 del 2008 proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano, limitatamente all'ordinanza del 14 maggio 2008, dichiarando che non spettava al Giudice predetto ammettere le prove ivi indicate;

respinge il ricorso n. 20 del 2008 proposto dal Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando che spettava a quest'ultimo emettere sia la nota 6 ottobre 2008 (n. 6000.1/42025/GAB) sia le due note 15 novembre 2008 (n. USG/2.SP/556/50/347 e n. USG/2.SP/557/50/347).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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