Corte costituzionale
Ordinanza n. 90/2009
Corte cost., ord. 27 marzo 2009, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 90/2009
- Data di deposito
- 27 marzo 2009
- Data di decisione
- 11 marzo 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 2, legge n. 1147 del 23 dicembre 1966
Parametri
Massime
Massima n. 33271
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83- undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, assunta dal giudice a quo quale diritto vivente, prevede che i ricorsi contro gli atti immediatamente lesivi del procedimento elettorale possano essere proposti solo dopo la proclamazione degli eletti. Invero, l'ordinanza di rimessione è formulata in modo perplesso e contraddittorio, posto che il rimettente, per un verso, assume come diritto vivente l'interpretazione della norma fatta propria dall'Adunanza plenaria, mentre, per altro verso, rileva come, anche dopo detto intervento, la norma sia stata oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. Pertanto, in assenza di un diritto vivente, la questione sollevata si risolve in un tentativo di ottenere l'avallo della Corte a favore di una diversa interpretazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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