Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/2009

Corte cost., ord. 6 febbraio 2009, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
34/2009
Data di deposito
6 febbraio 2009
Data di decisione
26 gennaio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • art. 6, comma 4, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • art. 10, comma 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • art. 161, comma 2, codice penale
  • art. 6, comma 2, legge n. 251 del 5 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 33163

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo un più lungo termine di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali, dispone un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non già alla gravità oggettiva del fatto bensì allo status soggettivo dell'imputato. Invero, analoga questione, sollevata dallo stesso remittente, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte, con sentenza n. 324 del 2008, essendo preclusa alla Corte ogni pronuncia additiva in malam partem , a ciò ostando il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. - Sull'inammissibilità di pronunce idonee ad incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, ivi compresi quelli inerenti alla disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 324/2008, n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008. - Sul principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., v., citate, ex plurimis , sentenze n. 161/2004, n. 49/2002 e n. 508/2000; ordinanze n. 164/2007, n. 187/2005, n. 580/2000 e n. 392/1998.

Massima n. 33164

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione della nuova più favorevole normativa in tema di prescrizione nei processi pendenti alla data di entrata in vigore della novella nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento. Invero, con la sentenza n. 324 del 2008, la Corte ha già dichiarato inammissibile un'identica questione sollevata dallo stesso rimettente che, nel riproporla, muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, egli dovrebbe accogliere la richiesta della difesa di una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, mentre dall'ordinanza di rimessione risulta che il giudizio a quo aveva ad oggetto reati per i quali non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione. - V. i precedenti citati, sentenze n. 324/20087 e n. 393/2006. - Sulla manifesta inammissibilità per vizio interpretativo del rimettente v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 63/2007.

Massima n. 33165

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non già alla gravità oggettiva del fatto, bensì allo status soggettivo dell'imputato, prevedendo un più lungo termine di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali. Invero, il remittente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale, una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, egli dovrebbe accogliere la richiesta della difesa di una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, con conseguente vizio in ordine alla rilevanza della questione.

Massima n. 33166

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, nella parte in cui, determinando l'estinzione generalizzata di una molteplicità di ipotesi di reato a causa della riduzione dei termini di prescrizione, produrrebbe l'effetto tipico di un'amnistia, aggirando la prescrizione costituzionale che richiede una legge approvata dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Invero, con la sentenza n. 324 del 2008, la Corte ha già dichiarato infondata un'identica questione, rispetto alla quale il rimettente non ha fornito profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati. - Sull'inconferenza del richiamo all'istituto dell'amnistia, v., citata., sentenza n. 324/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, della Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, e dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, secondo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, e dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze