Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/2009

Corte cost., ord. 26 novembre 2009, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
312/2009
Data di deposito
26 novembre 2009
Data di decisione
16 novembre 2009
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:312

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. a), legge della Regione Umbria n. 12 del 10 luglio 2008
  • art. 2, comma 1, lett. c), legge della Regione Umbria n. 12 del 10 luglio 2008
  • art. 3, comma 1, lett. d), legge della Regione Umbria n. 12 del 10 luglio 2008
  • art. 4, comma 3, legge della Regione Umbria n. 12 del 10 luglio 2008
  • art. 6, comma 1, lett. a), legge della Regione Umbria n. 12 del 10 luglio 2008
  • art. 6, comma 1, lett. b), legge della Regione Umbria n. 12 del 10 luglio 2008
  • art. 8, legge della Regione Umbria n. 12 del 10 luglio 2008
  • art. 9, legge della Regione Umbria n. 12 del 10 luglio 2008
  • art. 10, comma 2, legge della Regione Umbria n. 12 del 10 luglio 2008
  • art. 11, comma 2, legge della Regione Umbria n. 12 del 10 luglio 2008
  • art. 3, comma 1, lett. c), legge della Regione Umbria n. 12 del 10 luglio 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34129

La rinunzia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, l'estinzione del processo con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 9, 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettere l) ed s) , e terzo comma, della Costituzione, nonchè agli artt. artt. 135, 136, comma 1, lettera a) , 143, comma 1, lettere b) e g) , e comma 4, lettere a) e b) , 145, comma 3, e 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, questione di legittimità costituzionale degli artt. artt. 2, comma 1, lettere a) e c) , 3, comma 1, lettera c) , 4, comma 3, 6, comma 1, lettere a) e b) , 8, 9, 10, comma 2, e 11, comma 2, della legge della Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12, recante la disciplina dei centri storici e l'attribuzione ai Comuni di ogni competenza in merito alla loro individuazione e regolamentazione, mediante la redazione del "quadro strategico di valorizzazione" sulla base di linee-giuda approvate dalla giunta regionale. Negli stessi termini, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 313 del 2007, n. 11, n. 99, n. 163 e n. 418 del 2006; n. 6 e n. 353 del 2005; n. 234 del 1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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