Corte costituzionale
Ordinanza n. 255/2009
Corte cost., ord. 30 luglio 2009, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 255/2009
- Data di deposito
- 30 luglio 2009
- Data di decisione
- 23 luglio 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:255
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33876
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui - secondo l'interpretazione vincolante data dalla Corte di cassazione - prevede che "all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto si possa procedere senza formalità, intesa tale espressione come d'ufficio". Invero, quanto all'asserita violazione del principio di ragionevolezza, secondo cui il potere ex officio del giudice dell'esecuzione di applicare l'indulto alle pene pecuniarie sarebbe in contraddizione col dovere tassativo ed esclusivo stabilito dal T.U. delle spese di giustizia di procedere comunque alla riscossione delle pene pecuniarie, va osservato che non è pertinente il termine di comparazione utilizzato dal rimettente, non rientrando le pene pecuniarie estinte a seguito di indulto tra i crediti esigibili per i quali è prevista la riscossione a norma dell'art. 212, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002. Inoltre, la possibilità per il giudice di applicare il beneficio ex officio , non determina alcuna menomazione per il beneficiando del diritto di agire in giudizio per tutelare la propria posizione secondo le opportunità ritenute più convenienti, con conseguente esclusione della violazione degli artt. 24, secondo comma e 27, terzo comma, Cost. Né sussistono le ulteriori asserite violazioni degli artt. 97, primo comma, e 101, primo comma, Cost., in quanto la rinuncia, da parte dello Stato ad una entrata, conseguente all'applicazione dell'indulto ad una pena pecuniaria, deriva dalla legge che il giudice si limita solo ad applicare. Né, poi, risulta violato il principio del contraddittorio, in quanto la possibilità di applicare ex officio il beneficio, rispondente a criteri di economia processuale e di massima speditezza, non preclude alle parti, una volta conosciuto il provvedimento adottato, di chiedere che la questione decisa sia nuovamente sottoposta in contraddittorio e con le forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen. Va, esclusa, infine, la violazione del principio di terzietà del giudice perché tale organo agisce in virtù di poteri che gli sono propri e comunque su sollecitazione esterna.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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