Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/2009
Corte cost., ord. 30 gennaio 2009, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/2009
- Data di deposito
- 30 gennaio 2009
- Data di decisione
- 26 gennaio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
- legge n. 73 del 23 aprile 2002
- art. 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- VI, disposizioni transitorie della Costituzione
Massime
Massima n. 33141
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: in via principale, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73 e dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 103 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari; in via subordinata, dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato, in riferimento ai medesimi parametri, poiché non ammette, nel processo tributario, il ricorso alla prova testimoniale. Le questioni sono divenute prive di oggetto: infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 130/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, suddetto, mentre sulla questione sollevata in via subordinata la Corte non è più chiamata a pronunciarsi, essendo stata prospettata solo per il caso in cui non venisse accolta la principale. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 130/2008. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di oggetto v., citata, ordinanza n. 269/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 e degli artt. 2 e 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 103 della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione medesima, dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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