Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/2009

Corte cost., ord. 22 maggio 2009, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
162/2009
Data di deposito
22 maggio 2009
Data di decisione
18 maggio 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 180 del 11 giugno 1998
  • legge n. 267 del 3 agosto 1998
  • art. 8, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 354 del 20 settembre 1999
  • art. 1, comma 2, quater, decreto-legge n. 15 del 7 febbraio 2003
  • legge n. 62 del 8 aprile 2003
  • art. 3, comma 2, secondo periodo, decreto-legge n. 180 del 11 giugno 1998

Parametri

Massime

Massima n. 33452

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; dell'art. 8, comma 1, lettera d ) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354; e dell'art. 1, comma 2- quater , del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 41, 42, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, nella parte in cui precludono la devoluzione a collegi arbitrali delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Infatti, a) le censure di violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del canone della ragionevolezza sono in tutto analoghe ad altre già dichiarate non fondate, con l'ulteriore rilievo che trattasi di scelta legislativa giustificata in funzione delle specifiche contingenze che caratterizzano le singole iniziative della pubblica amministrazione, da apprezzarsi in funzione di tutte le singole componenti (siano esse di ordine economico, funzionale o di opportunità); b) le norme censurate non ledono il principio di uguaglianza, trattandosi di un divieto generalizzato che non opera ratione loci , bensì ratione eventus ; c) non sussiste alcuna irragionevole limitazione dell'autonomia privata, poiché l'autonomia contrattuale è tutelata dall'art. 41 Cost. in quanto strumento della libertà di iniziativa economica, il cui esercizio può essere limitato per ragioni di utilità sociale; d) non si configura, infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. prospettata in riferimento agli artt. 6 della CEDU e 1 del relativo protocollo addizionale, poiché la garanzia costituzionale dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali, in ragione del rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali e del particolare rilievo sociale delle controversie de quibus . - Con riferimento alle censure di violazione dell'art. 3 della Costituzione, vedi, citate, sentenze n. 376/2001 e n. 152/1996; ordinanza n. 11/2003. - Sull'identità delle controversie in questione alle altre che insorgono in materia di pubblici appalti, vedi, citata, sentenza n. 376/2001. - Sulle limitazioni alla libertà di iniziativa economica, vedi, citate, sentenze n. 276/2006 e n. 264/2005 e, con riferimento alle controversie de quibus , ordinanza n. 11/2003.

Massima n. 33453

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 [secondo periodo], del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 42, 97 e 117, primo comma della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'applicazione del divieto di devoluzione a collegi arbitrali delle controversie in questione soltanto "le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto" e non tutte quelle relative a contratti già stipulati contenenti clausole compromissorie. Infatti, a) le censure di violazione del principio di uguaglianza sono state già dichiarate non fondate con sentenza n. 376/2001; b) non sussiste alcuna disparità di trattamento rispetto alla disciplina contenuta nel d.l. n. 40 del 2006 in ordine all'individuazione del momento di differenziazione applicativa della vecchia e nuova disciplina stante l'eterogeneità delle disposizioni messe a confronto; c) non è leso il principio dell'affidamento, né il diritto di difesa, né il principio del giudice naturale, avendo il legislatore fatto puntuale applicazione della norma generale di cui all'art. 5 cod. proc. civ.; d) non si configura, infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. prospettata in riferimento agli artt. 6 della CEDU e 1 del relativo protocollo addizionale, poiché la garanzia costituzionale dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali, in ragione del rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali e del particolare rilievo sociale delle controversie de quibus . - In punto di principio vedi i precedenti citati, sentenza n. 376/2001 e ordinanza n. 11/2003. - Sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel regolare in via transitoria il passaggio tra sistemi normativi, anche processuali, vedi, citate, sentenze n. 309/2008 e n. 219/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; dell'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144); e dell'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 (Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, sollevate – in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 41, 42, 97, 117, primo comma, e 120 della Costituzione – dal Collegio arbitrale di Napoli, costituito per l'arbitrato tra il Consorzio CPR2 e la locale Curia arcivescovile, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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