Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/2009

Corte cost., ord. 8 maggio 2009, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
150/2009
Data di deposito
8 maggio 2009
Data di decisione
4 maggio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 26, lett. a), decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • legge n. 326 del 24 novembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 33407

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 26, lett. a ), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 81, 117, secondo comma, lett. a ), e ) ed l ) e terzo comma, nonchè all'art. 119 Cost., nella parte in cui prevede, «secondo il diritto vivente», che nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è possibile ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi "di minore rilevanza". Invero, la questione configura un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo della interpretazione della norma suggerita dal rimettente, "così" rendendo chiaro un uso distorto dell'incidente di costituzionalità. Il medesimo vizio di inammissibilità caratterizza le ulteriori censure svolte dal rimettente con riguardo agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettere a ) ed e ) e terzo comma Cost., posto che tali doglianze assumono a presupposto la pretesa erroneità del processo interpretativo seguito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata dal rimettente, in tal modo sottoponendo quest'ultimo, e non già la disposizione impugnata, a censure fondate sui medesimi argomenti ermeneutici, privi di consistenza costituzionale. Infine, parimenti inammissibile, per le medesime ragioni, è la censura relativa agli artt. 3, 42 e 117, secondo comma, lettera l ), della Cost., che, ancora una volta, rende palese il tentativo di mascherare sotto le vesti dell'incidente di legittimità costituzionale una questione meramente interpretativa. - Sulla natura dei vincoli preclusivi della sanatoria, v., citata, sentenza n. 54/2009. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo, v., citate, ordinanze n. 161/2007, 114/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 26, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l) e terzo comma, e 119 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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