Corte costituzionale
Ordinanza n. 117/2009
Corte cost., ord. 24 aprile 2009, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 117/2009
- Data di deposito
- 24 aprile 2009
- Data di decisione
- 20 aprile 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 206, codice penale
- art. 224, codice penale
- art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 33352
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, laddove consentono l'applicazione di una misura di sicurezza, anche nei confronti di minori infraquattordicenni senza previsione di alcun limite di età. Invero il rimettente omette di indicare in un modo chiaro e puntuale quale o quali interventi vengano richiesti alla Corte in correlazione alle singole censure svolte e così formula un petitum in forma discorsiva, privo dei caratteri di specificità e univocità cui deve essere improntato un quesito di costituzionalità. Inoltre, nel formulare il quesito di costituzionalità, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e non dimostrato, che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, emessa nei confronti del minore di quattordici anni dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 (sentenza con la quale sono state applicate in via provvisoria le misure di sicurezza di cui si discute nel caso di specie) non debba essere preceduta da alcun avviso all'interessato, né da una qualunque forma di contraddittorio: in realtà detta interpretazione non è l'unica possibile, sicché il giudice rimettente non ha verificato preliminarmente la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il superamento di tali dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nel caso di specie. - Sulla manifesta inammissibilità di una richiesta di intervento additivo di innovazione normativa che implica scelte discrezionali rientranti nella esclusiva competenza del legislatore, con specifico riguardo alla disciplina delle misure di sicurezza, v., citate, ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005, n. 88/2001 e n. 24/1985. - Sull'inammissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenza n. 192/2007; ordinanze n. 193/2008 e n. 409/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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