Corte costituzionale
Ordinanza n. 111/2009
Corte cost., ord. 9 aprile 2009, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 111/2009
- Data di deposito
- 9 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:111
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33343
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui non include, tra le situazioni ostative all'espulsione dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, la convivenza more uxorio con persona di nazionalità italiana. La motivazione sulla rilevanza della questione è carente, non essendo illustrata la ragione per la quale la norma censurata, che regola in via esclusiva il procedimento amministrativo di espulsione, dovrebbe applicarsi immediatamente nel processo penale. - Sulla manifesta inammissibilità per carenze di motivazione sulla rilevanza v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 259/2008.
Massima n. 33344
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede il rilascio obbligato del nulla osta all'espulsione da parte del giudice della convalida dell'arresto. Il rimettente, infatti, non descrive compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio. - Sulla manifesta inammissibilità per carenze nella descrizione della fattispecie v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 444/2008.
Massima n. 33345
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3- bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito della convalida dell'arresto, possa negare il rilascio del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per assicurare le esigenze difensive dell'imputato. L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta carenze nella motivazione sulla rilevanza, non precisando neppure in quali termini l'accoglimento della questione inciderebbe sul giudizio principale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dell'art. 13, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, e agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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