Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/2009

Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/2009
Data di deposito
2 aprile 2009
Data di decisione
1° aprile 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:102

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33307

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen, censurato, in riferimento agli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 Cost., nella parte in cui demanda al giudice dell'udienza preliminare lo svolgimento del giudizio abbreviato anche nei procedimenti di competenza della corte di assise. Non è violato il principio del giudice naturale, da intendersi come quello prefigurato dalla legge secondo criteri generali che appartengono alla discrezionalità legislativa: entro tali limiti non può essere motivo di censura la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione che possa essere rivendicata da uno o dall'altro organo della giurisdizione. Specificatamente, va esclusa la "costituzionalizzazione" della corte di assise come giudice naturale per i reati di sua competenza, con qualunque rito siano svolti i relativi processi, posto che spetta al legislatore ordinario stabilire i tempi e i modi della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. L'attribuzione della competenza al giudice dell'udienza preliminare non è né arbitraria né irragionevole, restando nell'area delle scelte discrezionali con cui il legislatore valorizza i connotati specifici del giudizio abbreviato, al cui governo può bastare un giudice monocratico. Inoltre, non vi è neppure una incompiuta predeterminazione per legge della competenza, poiché non si configura una situazione in cui il solo imputato sarebbe arbitro di scegliersi il giudice, posto che la scelta dell'imputato riguarda il rito, con tutte le sue caratteristiche. Non si configura nemmeno una lesione delle condizioni di parità delle parti, visto che la scelta del rito non reca pregiudizio agli interessi di cui la parte pubblica è portatrice. Infine, non sussiste lesione del diritto di difesa, sotto il profilo dei criteri di valutazione della prova, che sono identici sia per la corte d'assise nel giudizio ordinario che per il giudice monocratico nel giudizio abbreviato. - Sul giudice naturale precostituito per legge, ex multis , sentenze n. 460/1994, n. 305 e n. 217/1993, n. 375/1991, n. 135/1980, n. 88/1962, n. 29/1958; ordinanze n. 138/2008, n. 193/2003, n. 481/2002. - Sulla esclusione della lesione dei parametri evocati in relazione al giudizio abbreviato nel processo penale militare v., citata, sentenza n. 460/1994. - Sul giudizio abbreviato v. citata sentenza n. 691/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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