Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/2009
Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/2009
- Data di deposito
- 2 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:102
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33307
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen, censurato, in riferimento agli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 Cost., nella parte in cui demanda al giudice dell'udienza preliminare lo svolgimento del giudizio abbreviato anche nei procedimenti di competenza della corte di assise. Non è violato il principio del giudice naturale, da intendersi come quello prefigurato dalla legge secondo criteri generali che appartengono alla discrezionalità legislativa: entro tali limiti non può essere motivo di censura la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione che possa essere rivendicata da uno o dall'altro organo della giurisdizione. Specificatamente, va esclusa la "costituzionalizzazione" della corte di assise come giudice naturale per i reati di sua competenza, con qualunque rito siano svolti i relativi processi, posto che spetta al legislatore ordinario stabilire i tempi e i modi della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. L'attribuzione della competenza al giudice dell'udienza preliminare non è né arbitraria né irragionevole, restando nell'area delle scelte discrezionali con cui il legislatore valorizza i connotati specifici del giudizio abbreviato, al cui governo può bastare un giudice monocratico. Inoltre, non vi è neppure una incompiuta predeterminazione per legge della competenza, poiché non si configura una situazione in cui il solo imputato sarebbe arbitro di scegliersi il giudice, posto che la scelta dell'imputato riguarda il rito, con tutte le sue caratteristiche. Non si configura nemmeno una lesione delle condizioni di parità delle parti, visto che la scelta del rito non reca pregiudizio agli interessi di cui la parte pubblica è portatrice. Infine, non sussiste lesione del diritto di difesa, sotto il profilo dei criteri di valutazione della prova, che sono identici sia per la corte d'assise nel giudizio ordinario che per il giudice monocratico nel giudizio abbreviato. - Sul giudice naturale precostituito per legge, ex multis , sentenze n. 460/1994, n. 305 e n. 217/1993, n. 375/1991, n. 135/1980, n. 88/1962, n. 29/1958; ordinanze n. 138/2008, n. 193/2003, n. 481/2002. - Sulla esclusione della lesione dei parametri evocati in relazione al giudizio abbreviato nel processo penale militare v., citata, sentenza n. 460/1994. - Sul giudizio abbreviato v. citata sentenza n. 691/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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