Corte costituzionale

Ordinanza n. 1/2009

Corte cost., ord. 16 gennaio 2009, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
1/2009
Data di deposito
16 gennaio 2009
Data di decisione
12 gennaio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:1

Parametri

Massime

Massima n. 33108

È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai delegati, "effettivo" e "supplente", del Comune di S. Michele al Tagliamento dalla Regione Veneto, anche in qualità di rappresentanti del locale comitato promotore del referendum nei confronti dell'Ufficio Centrale per il referendum , del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica. Difetta, innanzitutto, l'elemento soggettivo del conflitto, proposto dal delegato comunale (effettivo o supplente), dal momento che ad esso non può essere riconosciuta alcuna attribuzione costituzionale in relazione ai procedimenti referendari concernenti il distacco dei Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione, tanto meno quella di rappresentante del corpo elettorale comunale, in alcuna fase del suddetto procedimento, sia essa quella relativa alla verifica della legittimità della richiesta referendaria da parte dell'Ufficio centrale per il referendum , oppure quella concernente la proclamazione dei risultati referendari, ovvero quella ad essa successiva. I ricorrenti sono, inoltre, privi di legittimazione al conflitto anche nella qualità di rappresentanti del comitato referendario ex art. 132, secondo comma, Cost., in quanto tali soggetti non costituiscono potere dello Stato, essendo estranei a tale articolazione della Repubblica (art. 114 Cost.), e neppure sono titolari di alcuna funzione concorrente con quelle proprie dei poteri dello Stato-apparato. Neppure sussiste l'elemento oggettivo del conflitto, in quanto i ricorrenti non prospettano alcuna lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite a seguito della lamentata lesione del diritto di autodeterminazione della comunità locale interessata al referendum di variazione territoriale ad opera degli atti censurati, dato che la lesione viene fatta discendere dalle norme che regolano il procedimento referendario e in relazione alle quali si chiede alla Corte di sollevare avanti a sé questione di legittimità costituzionale; sicché il ricorso risulta finalizzato non già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di accesso diretto alla Corte costituzionale, precluso nella specie, sussistendo la possibilità di prospettare questione incidentale nell'ambito del giudizio che si svolge avanti all'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, attesa la natura giuridica del medesimo e la funzione da questo svolta. Sul difetto dell'elemento soggettivo del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal delegato comunale (effettivo o supplente), v. citate ordinanze n. 189 e n. 99/2008; n. 296 e 69/2006. Sul difetto dell'elemento soggettivo del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal rappresentante del comitato referendario ex art. 132, secondo comma, Cost., v. citate ordinanze n. 99/2008, n. 479/2005 e n. 82/1978. Sulla condizione necessaria (mancanza di un giudizio nel quale possa essere sollevata la relativa questione incidentale) per proporre conflitto su atto legislativo, ove da questo possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze, v. citata ordinanza n. 343/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal signor Romanin Franco, in qualità di delegato effettivo del Comune di San Michele al Tagliamento, nonché di rappresentante del comitato promotore referendario “pro Friuli”, e dal signor Frattolin Francesco, in qualità di delegato supplente del medesimo Comune e di rappresentante dello stesso comitato, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze