Corte costituzionale

Sentenza n. 9/2008

Corte cost., sent. 25 gennaio 2008, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/2008
Data di deposito
25 gennaio 2008
Data di decisione
14 gennaio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 88, aggiuntivo del, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 6, ter, decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001
  • legge n. 410 del 23 novembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 32044

V. titoletto.

Massima n. 32045

Deve essere respinta l'eccezione dell'Avvocatura Generale dello Stato di inammissibilità del ricorso della Regione Campania relativo al comma 88 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che ha aggiunto all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 6- ter ), per omessa, chiara indicazione delle specifiche disposizioni oggetto del ricorso e del parametro costituzionale evocato: e invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, il ricorso regionale, da una parte, si riferisce con chiarezza alle varie fasi della procedura prevista nel comma 88, considerata dalla ricorrente «surrettizia ipotesi di condono edilizio», e, dall'altra, elenca come parametri asseritamente violati gli articoli «114, 117, 118 Cost.», nonché i princìpi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

Massima n. 32046

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che ha aggiunto all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 6- ter ), sollevata dalla Regione Campania in riferimento all'art. 114 Cost., per non essere la censura suffragata da alcun contributo argomentativo.

Massima n. 32047

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che ha aggiunto all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 6- ter ), sollevata dalla Regione Campania, per dedotta violazione del principio di ragionevolezza, per non essere la censura sorretta da alcuna motivazione.

Massima n. 32048

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che ha aggiunto all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 6- ter ), sollevata dalla Regione Campania, per denunciata lesione del principio di leale collaborazione: e invero, non solo la censura non è sorretta da alcuna motivazione, ma deve escludersi un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni. - V. citata sentenza n. 196/2004.

Massima n. 32049

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che ha aggiunto all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 6- ter ), sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia, per denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale, in ragione della riduzione della somma che deve essere corrisposta per il conseguimento della «dichiarazione sostitutiva della concessione», rispetto all'importo previsto dal decreto legge n. 269 del 2003: e invero il lamentato vulnus attiene a un'entrata che le stesse ricorrenti qualificano come «oblazione», e quindi, per sua natura, di spettanza dello Stato.

Massima n. 32050

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione nonché agli artt. 4, numero 12, e 8 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. E invero la disposizione impugnata è caratterizzata da una netta prevalenza di elementi caratteristici di una procedura di condono edilizio di tipo straordinario, senza che siano ravvisabili esigenze che diano un ragionevole fondamento alla reiterazione di tale istituto. Peraltro l'analitica disciplina della disposizione impugnata contrasta con la natura della potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di governo del territorio e, a maggior ragione, con quella di una Regione ad autonomia speciale, come il Friuli-Venezia-Giulia, dotata in materia di una potestà legislativa di tipo primario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate nei confronti di altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 114 Cost., al principio di ragionevolezza e al principio di leale cooperazione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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