Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2008

Corte cost., sent. 28 marzo 2008, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/2008
Data di deposito
28 marzo 2008
Data di decisione
12 marzo 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 581, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 583, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 584, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 585, legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32224

V. titoletto.

Massima n. 32225

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 581 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Difatti la Regione ricorrente non chiarisce come la disposizione in questione, che definisce le funzioni di un ente nazionale, quale la nuova Agenzia per la formazione, possa determinare una lesione della sfera di autonomia garantita alle Regioni.

Massima n. 32226

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 584 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. La censura non è argomentata, né si vede come la disposizione impugnata, che riguarda la definizione annuale del fabbisogno di dirigenti da parte delle amministrazioni dello Stato, possa incidere sulla sfera di autonomia garantita alle Regioni.

Massima n. 32227

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 583 e 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevate in relazione agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost. nonché in riferimento all'art. 2 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, riguardanti la disciplina del sistema di formazione professionale del personale delle «pubbliche amministrazioni». Infatti le disposizioni impugnate possono essere interpretate in modo conforme a Costituzione, intendendo in senso meno ampio l'espressione «pubbliche amministrazioni», contenuta nei due commi impugnati, nel senso che il legislatore statale non abbia voluto estendere il sistema di accreditamento all'attività di formazione assicurata dalle Regioni e dagli enti locali. - In ordine alla interpretazione della espressione "pubbliche amministrazioni", v. le citate sentenze n. 31/2005 e nn. 3 e 390/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 581 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 584 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 583 e 585 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, sollevate in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia, in riferimento all'art. 118 Cost., dalle Regioni Toscana e Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 119 e 120 Cost., dalla Regione Lombardia e, in riferimento all'art. 2 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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