Corte costituzionale

Sentenza n. 63/2008

Corte cost., sent. 14 marzo 2008, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/2008
Data di deposito
14 marzo 2008
Data di decisione
10 marzo 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 853, legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32202

V. titoletto.

Massima n. 32203

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), promosse dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto le Regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali, mentre, nel caso di specie, le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri delle Regioni.

Massima n. 32204

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al "Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" siano esercitati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Posto che, nell'ambito della competenza residuale delle Regioni, non è configurabile né una materia "impresa", né una materia "sviluppo economico", e che la competenza in materia di tutela della concorrenza non giustifica l'intervento del legislatore statale in relazione ad aiuti di Stato, e che la norma impugnata non costituisce adempimento di un obbligo comunitario di esclusiva competenza statale, le materie interessate dai finanziamenti in esame corrispondono ai molteplici settori (ad esempio, il commercio, l'agricoltura, il turismo e l'industria) nei quali operano le imprese in difficoltà che siano beneficiarie dei medesimi, riconducibili a materie di competenza regionale. Poiché, però, il predetto Fondo risulta diretto a perseguire finalità di politica economica, che, almeno in parte, sfuggono alla sola dimensione regionale, in tanto sono giustificate la deroga al normale riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni e la conseguente «attrazione in sussidiarietà» allo Stato della relativa disciplina, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto lo Stato coinvolga le Regioni stesse. - Nel senso che la materia della tutela della concorrenza non può essere estesa fino a ricomprendere «quelle misure statali che non intendono incidere sull'assetto concorrenziale dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano» o che, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrastano con i principi comunitari e contraddicono apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermano di voler perseguire, v. sentenze citate nn. 430/2007, 1/2008. - Nel senso che l'intervento del solo legislatore statale per l'adempimento di un obbligo comunitario si giustifica solo nel caso in cui esso incida su materie di competenza statale esclusiva, v. sentenza citata n. 116/2006. - Nel senso che l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà», v. sentenza n. 303/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà siano esercitati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97, della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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