Corte costituzionale
Sentenza n. 371/2008
Corte cost., sent. 14 novembre 2008, n. 371
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 371/2008
- Data di deposito
- 14 novembre 2008
- Data di decisione
- 5 novembre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:371
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, primo e quarto periodo, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 5, primo e quarto periodo, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 6, primo e quarto periodo, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 7, primo e quarto periodo, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 10, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 11, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 1, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 2, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 3, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 4, seconda parte, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 4, prima parte, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 5, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 6, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 7, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 7, quarto periodo, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 8, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 9, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 13, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 12, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 14, legge n. 120 del 3 agosto 2007
Parametri
- art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 32917
Posto che l'unica competenza legislativa delle Province autonome in materia sanitaria si configura come una competenza di tipo concorrente e che nessuna norma di attuazione (pur notoriamente dotata di un potere interpretativo ed integrativo del dettato statutario) potrebbe trasformare una competenza di tipo concorrente in una competenza di tipo esclusivo, i relativi poteri in materia sanitaria si radicano direttamente nel terzo comma dell'art. 117 Cost. attraverso il riferimento alla tutela della salute, sicché è a tale disposizione alla quale occorre fare riferimento al fine dell'esame delle censure denunciate. - Sulla competenza legislativa delle Province autonome sulla materia della tutela della salute, v. le citt. sentenze n. 50 del 2007, n. 51 del 2006, n. 249 del 2005 n. 341 del 2001, n. 162 del 2007 e n. 134 del 2006.
Massima n. 32918
Le norme attinenti allo svolgimento dell'attività professionale intramuraria non sono collocabili nella materia dell'ordinamento degli uffici regionali o provinciali ovvero nell'ambito dell'organizzazione sanitaria locale né possono essere ricondotte ai livelli essenziali di assistenza. Il quadro costituzionale delineato dalla legge di riforma del titolo V della parte II della Costituzione recepisce una nozione della materia "tutela della salute" assai più ampia rispetto alla precedente materia "assistenza sanitaria e ospedaliera", con la conseguenza che le norme attinenti allo svolgimento dell'attività professionale intramuraria, sebbene si prestino ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (e segnatamente, tra le altre, su quella della organizzazione di enti "non statali e non nazionali"), vanno comunque ascritte, con prevalenza, a quella della "tutela della salute". Va, infatti, al riguardo considerata la stretta inerenza che tali norme presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale. - Sulla delimitazione della materia dei livelli essenziali di assistenza v. le citt. sentenze n. 383, n. 285 del 2005, n. 120 del 2005, n. 237 del 2007 - Sulla portata della materia concorrente della "tutela della salute" v. le citt. sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007.
Massima n. 32919
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.). Le Regioni sono, infatti, legittimate a censurare, in via di impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze, essendosi ammessa la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. - Sull'impossibilità per le Regioni, in sede dei ricorso in via principale, di censurare leggi statali per questioni diverse da quelle attinenti al riparto delle relative competenza, v. le citt. sentenze n. 216 del 2008 e 401 del 2007.
Massima n. 32920
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento al principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.). L'esercizio dell'attività legislativa sfugge, infatti, alle procedure di leale collaborazione. - Sulla impossibilità per le Regioni, nei giudizi in via principale, di invocare come parametro il principio di leale collaborazione, v. le citt. sentenze n. 222 del 2008 e n. 401 del 2007.
Massima n. 32921
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, della legge 3 agosto 2007, n. 120 in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. Le disposizioni ivi contenute lasciano alla più ampia discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome l'assunzione delle iniziative ritenute più idonee ad assicurare l'effettuazione di quegli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le strutture sanitarie pubbliche, occorrenti per la predisposizione dei locali da destinare allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria. Esse si pongono l'obbiettivo di garantire l'effettività del diritto, spettante ai sanitari che abbiano optato per l'esclusività del rapporto di lavoro, di svolgere la sola tipologia di attività libero-professionale loro consentita e, pertanto, inerendo alla facoltà di scelta tra i due regimi di lavoro dei dirigenti sanitari (esclusivo e non esclusivo), che costituisce espressione di un principio fondamentale (volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine ad un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti), partecipano del loro stesso carattere di normativa di principio. - Sulla facoltà di scelta dei regimi di lavoro dei dirigenti sanitari v. la cit. sentenza n. 50 del 2007.
Massima n. 32922
Il legislatore statale, nel prevedere che Regioni e Province autonome devono garantire che le strutture sanitarie pubbliche gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio (attenendosi, in particolare, ad una serie di specifiche prescrizioni), ha inteso fissare soltanto alcuni criteri di carattere generale attinenti al corretto svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari, nell'ambito della disciplina di questo peculiare aspetto del loro rapporto di lavoro.
Massima n. 32923
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120, limitatamente alla parola «vincolante». Tale disposizione, infatti, nel prevedere un parere «vincolante» del Collegio di direzione (o, in mancanza, della commissione paritetica dei sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria) ai fini dell'acquisto, della locazione o della stipula delle convenzioni finalizzate al reperimento di quegli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, da adibire anche allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, regola in modo dettagliato ed autoapplicativo l'attività di reperimento dei locali in questione, così operando una eccessiva compressione della facoltà di scelta spettante alle Regioni e alle Province autonome con la conseguente lesione della loro potestà di disciplinare aspetti relativi alle modalità di organizzazione dell'esercizio della libera professione intra moenia da parte dei sanitari che abbiano optato per il tempo pieno.
Massima n. 32924
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 1, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 120, limitatamente alle parole «e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo». Tale disposizione, che stabilisce un termine per la stipula delle convenzioni per l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, che risulta eguale per tutte le realtà territoriali senza che sia possibile tenere conto, se del caso, delle peculiarità di ciascuna di esse, costituisce un intervento di dettaglio, essendo detto termine riferito ad un adempimento specifico, da lasciarsi alla potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome.
Massima n. 32925
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. Tale disposizione, facendo carico a ciascuna struttura sanitaria pubblica di predisporre un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, detta una norma di principio ed è, pertanto, immune dalle censure lamentate.
Massima n. 32926
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Tale disposizione, nel prevedere le modalità di pubblicazione ed informazione del piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, non costituisce intervento legislativo di dettaglio ed è, pertanto, immune dalle censure lamentate.
Massima n. 32927
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 120. Detta disposizione, nel disciplinare minuziosamente le modalità di approvazione del piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, integra infatti un non consentito intervento legislativo di dettaglio. Tale eccessiva procedimentalizzazione si presenta incompatibile con la fissazione di un principio fondamentale della materia, appartenendo - per sua stessa natura - all'ambito della disciplina meramente attuativa, come tale rientrante nella sfera di competenza legislativa concorrente delle Regioni e delle Province autonome.
Massima n. 32928
L'art. 1, comma 7, primo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, può ritenersi esente da vizi di costituzionalità nella parte in cui fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di assicurare il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi sia attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti delle strutture di sanità pubblica, sia attraverso l'irrogazione della sanzione della destituzione, per grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Inoltre, la scelta del legislatore statale di ricollegare alla «grave inadempienza» dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche la misura della destituzione si mantiene nell'ambito dell'enunciazione di un principio fondamentale.
Massima n. 32929
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 1, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 120, limitatamente alle parole «In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma». Si tratta, infatti, di una disposizione che può essere qualificata come di dettaglio, giacché incide su profili che attengono direttamente all'organizzazione del servizio sanitario; profili che rientrano nella competenza organizzativa delle Regioni e delle Province autonome data la stretta inerenza tra l'organizzazione sanitaria regionale e provinciale e i flussi finanziari necessari per assicurare il regolare espletamento del servizio sanitario in sede locale.
Massima n. 32930
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 120 della Costituzione, l'articolo 1, comma 7, quarto periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120. Tale disposizione, relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del Governo, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, è destinata ad operare al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla norma costituzionale. - Sull'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dei princìpi dell'art. 120 Cost., v. la cit. sentenza n. 236 del 2004.
Massima n. 32931
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 1, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 120. La norma impugnata, in primo luogo, investe profili che attengono strettamente all'organizzazione del servizio sanitario, incidendo, così, sull'autonomia delle scelte organizzative delle Regioni e delle Province autonome, ed inoltre si presenta troppo generica per poter essere ritenuta espressiva di un principio fondamentale della materia "tutela della salute".
Massima n. 32932
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. La disposizione, concernente le informazioni che Regioni e Province autonome dovranno fornire al Ministro della salute in ordine alla piena attuazione del regime dell' intra moenia contiene, infatti, l'enunciazione di principi generali.
Massima n. 32933
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. La disposizione, concernente la separazione che dovrà essere assicurata tra l'attività istituzionale espletata presso le strutture sanitarie pubbliche e quella libero-professionale destinata a svolgersi nei loro spazi contiene, infatti, l'enunciazione di principi generali.
Massima n. 32934
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. La disposizione, concernente la necessità di prevedere un'attività di monitoraggio attraverso l'istituzione di un apposito Osservatorio nazionale contiene, infatti, l'enunciazione di principi generali.
Massima n. 32935
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. Tale disposizione, che riconosce a Regioni e Province autonome un'amplissima facoltà di regolamentazione dell'attività libero-professionale dei dirigenti veterinari, reca norme che possono essere qualificate come espressive di principi fondamentali della materia, e pertanto non suscettibili di apportare alcuna lesione alla potestà spettante alle ricorrenti di intervenire con legislazione di dettaglio nella materia della tutela della salute.
Massima n. 32936
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. Tale disposizione, che si limita a stabilire che dalla costituzione e dal funzionamento delle più volte menzionate commissioni paritetiche di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» reca norme che possono essere qualificate come espressive di principi fondamentali della materia, e pertanto non suscettibili di apportare alcuna lesione alla potestà spettante alle ricorrenti di intervenire con legislazione di dettaglio nella materia della tutela della salute.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), limitatamente alla parola «vincolante»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della medesima legge n. 120 del 2007;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, della medesima legge n. 120 del 2007, limitatamente alle parole «In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 10, della medesima legge n. 120 del 2007, limitatamente alle parole «e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 11, della medesima legge n. 120 del 2007;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Regione Lombardia – in riferimento ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.) – con il ricorso di cui in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Regione Lombardia – in riferimento al principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.) – con il ricorso di cui in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in riferimento al d.P.R. 218 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), all'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), ed agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 e 14 della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008. F.to: Giovanni Maria FLICK, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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