Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2008

Corte cost., sent. 13 giugno 2008, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2008
Data di deposito
13 giugno 2008
Data di decisione
9 giugno 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 7, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 8, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 3, comma 1, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 7, comma 1, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 7, comma 2, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 7, comma 4, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 7, comma 5, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 7, comma 6, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 7, comma 7, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 7, comma 8, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 8, comma 1, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 8, comma 2, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 8, comma 3, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007
  • art. 7, comma 3, legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32543

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 6, 7 e 8, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), in riferimento all'art. 123, quarto comma, della Costituzione. Il parametro costituzionale evocato, il quale prevede l'istituzione in ogni Regione del «Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali», non è pertinente, in quanto la Consulta statutaria istituita e disciplinata dalla legge della Regione Calabria censurata è organo ben diverso da quello previsto dal citato art. 123 Cost., poiché non svolge funzioni di raccordo e consultazione tra la Regione e gli enti locali, ma esercita funzioni di garanzia e consulenza sull'applicazione e l'interpretazione delle norme statutarie.

Massima n. 32544

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria). Premesso che l'art. 122, quarto comma, Cost., il quale assicura ai consiglieri regionali l'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni per finalità di tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, è norma derogatoria, rimasta invariata dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ed è quindi di stretta interpretazione, e premesso altresì che ogni sua dilatazione al di là dei limiti precisi voluti dalla Costituzione costituisce una violazione dell'integrità della funzione giurisdizionale, posta a presidio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la disposizione censurata, la quale prevede che «Nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, i componenti della Consulta non possono essere perseguiti, per responsabilità penale, civile o contabile, esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzienti o consenzienti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni», esorbita dalla sfera di competenze legislative costituzionalmente attribuite alle Regioni, in quanto incide sulla integrità della funzione giurisdizionale, riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. - Sulla funzione della garanzia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., v., citata, sentenza n. 69/1985. - Per la illegittimità della estensione, con legge regionale, della guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, a soggetti diversi dai consiglieri regionali, v., citata, sentenza n. 81/1975.

Massima n. 32545

Non è fondata, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria). La semplice previsione, contenuta nella disposizione censurata, della possibilità di far risultare in modo ufficiale, da parte dei componenti, i motivi del proprio consenso o dissenso rispetto alla deliberazione assunta, non caratterizza in senso giurisdizionale l'organo in questione, giacché in tutti i collegi amministrativi tale facoltà è riconosciuta ai relativi membri, con modalità diverse di manifestazione e di registrazione. Nel caso di specie, trattandosi di organo della Regione, la disciplina delle modalità di esercizio di questa facoltà rientra nel potere di autorganizzazione di cui la stessa Regione dispone ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.

Massima n. 32546

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l ), Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 8, e 8, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria). Premesso che l'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è, in quanto tale, in contrasto con la Costituzione, ben potendosi attribuire a tali organi un potere consultivo, ancorché il contenuto negativo del parere reso determini l'obbligo di riesame dell'atto, e premesso altresì che la competenza ad emanare atti decisori non è riservata agli organi giurisdizionali, rinvenendosi nell'ordinamento molteplici tipi di atti riconducibili alla categoria delle decisioni amministrative, le disposizioni censurate attribuiscono alla Consulta statutaria, conformemente a quanto disposto dallo Statuto regionale, decisioni sull'interpretazione delle disposizioni statutarie e delle leggi regionali riguardanti i rapporti tra la Regione e gli altri enti che operano nell'ambito del suo territorio che hanno sì efficacia vincolante per gli organi regionali e per gli altri soggetti istituzionali interessati, ma che non possono né precludere né, in alcun modo, limitare la competenza degli organi giurisdizionali, ordinari o amministrativi, eventualmente richiesti, nei modi rituali, di pronunciarsi sui medesimi atti già oggetto di valutazione da parte della Consulta statutaria, fermo restando che il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni o alle decisioni della Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta, con la precisazione che tra gli altri «soggetti interessati», tenuti all'osservanza delle decisioni della Consulta, non possono essere inclusi gli enti locali, la cui autonomia è costituzionalmente garantita dall'art. 114, primo e secondo comma, Cost. - Sull'ammissibilità della istituzione di organi di garanzia dell'ordinamento statutario regionale, v. citata, sentenza n. 12/2006. - Sulla possibilità di attribuire a detti organi di garanzia poteri consultivi, v., citata, sentenza n. 378/2004.

Massima n. 32547

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 3, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria). Premesso che ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi, e che le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti, la disposizione censurata, la quale attribuisce alla Consulta la valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione, è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali.

Massima n. 32548

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), limitatamente alle seguenti parole: «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge,». Posto che la Consulta statutaria non può essere investita di valutazioni di legittimità concernenti leggi regionali promulgate o regolamenti emanati, nessun ricorso a tale organo è ammissibile dopo la promulgazione della legge o l'emanazione del regolamento, essendo riservata ogni valutazione di legittimità, nei termini, nei limiti e con le modalità previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, alla Corte costituzionale ed ai giudici ordinari e amministrativi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, limitatamente alle seguenti parole: «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge,»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento all'art. 123, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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