Corte costituzionale
Sentenza n. 142/2008
Corte cost., sent. 16 maggio 2008, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/2008
- Data di deposito
- 16 maggio 2008
- Data di decisione
- 7 maggio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1121, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 1122, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 1123, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32406
V. titoletto.
Massima n. 32407
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale, dell'art. 1, commi 1121, 1122 e 1123 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevate per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dato che le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera tale da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri della Regione. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 63 e n. 50/2008, n. 401/2007 e n. 116/2006.
Massima n. 32408
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istitutivo del Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, promossa in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, per ritenuta configurazione dello stesso quale fondo a destinazione vincolata nella materia di competenza residuale delle Regioni «trasporto pubblico locale». Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, persegue espressamente la finalità del miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane attraverso una serie convergente di misure, tutte rivolte alla promozione e alla salvaguardia del bene giuridico ambiente nella sua completezza ed unitarietà ed anche nell'equilibrio delle sue singole componenti, e poiché le Regioni devono esercitare le proprie attribuzioni nei limiti posti dalla legislazione statale a tutela dell'ambiente, il Fondo si risolve in uno strumento di aiuto offerto alle Regioni stesse perché possano svolgere la loro azione nei limiti del rispetto dell'ambiente. - In tema di fondi statali con vincoli di destinazione, v. le citate sentenze n. 50 e n. 45/2008, n. 137/2007, n. 77 e n. 51/2005. - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 378/2007.
Massima n. 32409
Sono costituzionalmente illegittimi i commi 1122 e 1123 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Invero, poiché il Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane produce effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale, deve trovare applicazione il principio di leale collaborazione, laddove i censurati commi 1122 e 1123 dell'art. 1 non tengono conto di detto parametro, attribuendo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza alcun coinvolgimento regionale, il potere di stabilire, di concerto con il Ministro dei trasporti, la destinazione delle risorse del Fondo, e di prevedere la quota, non inferiore al cinque per cento, da destinare agli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica. - Sul principio della leale collaborazione, v. le citate sentenze n. 63, n. 50/2008; n. 201/2007; n. 285/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosse dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1122 e 1123, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1121, 1122 e 1123, della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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