Corte costituzionale
Sentenza n. 133/2008
Corte cost., sent. 14 maggio 2008, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/2008
- Data di deposito
- 14 maggio 2008
- Data di decisione
- 5 maggio 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 892, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 893, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 894, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 895, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32388
V. titoletto.
Massima n. 32389
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale, dell'art. 1, commi 892, 893, 894 e 895 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevate in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera tale da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri delle Regioni. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 401/2007, n. 116/2006 e n. 383/2005.
Massima n. 32390
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 892 e 895, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedono misure per la realizzazione sul territorio nazionale dei progetti per la «Società dell'informazione», sollevata in relazione agli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost., per lamentata ingerenza nella materia dell'organizzazione amministrativa della Regione e degli enti locali, con violazione del principio di leale collaborazione. Le disposizioni di cui trattasi si riferiscono, innanzitutto, all'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali e, quindi, rinvengono la loro legittimazione nell'art. 117, secondo comma, lettere g) e r) , della Costituzione, che assegnano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale». Con specifico riferimento a quest'ultima materia (art. 117, secondo comma, lettera r Cost.), le norme in questione, che trovano applicazione anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali, si collocano all'interno del confine posto alla competenza esclusiva statale, in quanto dettano regole tecniche funzionali alla comunicabilità dei sistemi ed al loro sviluppo collaborativo, favorendo il riuso dei software elaborati su committenza del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione con lo scopo di razionalizzare la spesa e, contemporaneamente, favorire l'uniformità degli standard. Né, d'altro canto, può essere evocata una violazione del principio di leale collaborazione, in quanto lo stesso risulta rispettato proprio in base al dettato del citato art. 14 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), che assolve la funzione di superare possibili conflittualità in ordine al contenuto ed ai limiti del coordinamento conferito in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera r ) , Cost. - Sulla competenza legislativa esclusiva in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», v. le citate sentenze n. 31/2005 e n. 17/2004.
Massima n. 32391
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 893 e 894, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituiscono il «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali» e ne determinano le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione dei finanziamenti con atti ministeriali, sollevata in relazione agli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost., per lamentata ingerenza nella materia dell'organizzazione amministrativa della Regione e degli enti locali, con violazione del principio di leale collaborazione. I commi sopra richiamati, infatti, oltre a rientrare nella competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera r ), secondo comma, dell'art. 117 della Costituzione, trovano fondamento nella lettera p ) dello stesso secondo comma che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia delle «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane». Il Fondo, infatti, ha la finalità di finanziare «progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese» e costituisce, quindi, uno strumento per agevolare lo svolgimento, da parte degli enti territoriali, di quelle «funzioni fondamentali» che la Costituzione afferma costituiscano una loro ineliminabile attribuzione. Né risulta contraddittorio che il successivo comma 894 conferisca ad un decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali il potere di stabilire «i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo», dato che, avendo questi interventi la finalità di sviluppare le più idonee tecnologie che permettano all'intero sistema degli enti locali di svolgere al meglio le suddette funzioni fondamentali, vi è la necessità che sia assicurato un esercizio unitario della sperimentazione. Da ciò la giustificazione dell'intervento in sussidiarietà da parte dello Stato. In ogni caso, il censurato comma 894 prevede - richiamando specificamente il comma 3- bis dell'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - che debba essere sentito il parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle Regioni e negli enti locali oltre che quello della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed Autonomie locali, provvedendo, quindi, a coinvolgere i soggetti interessati ai progetti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosse dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 892, 893, 894 e 895, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della medesima legge n. 296 del 2006, commi 892, 893, 894 e 895, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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