Corte costituzionale
Sentenza n. 104/2008
Corte cost., sent. 18 aprile 2008, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/2008
- Data di deposito
- 18 aprile 2008
- Data di decisione
- 14 aprile 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1226, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- decreto legislativo n. 463 del 11 novembre 1999
- decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 32308
V. titoletto.
Massima n. 32309
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia, poiché le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri della Regione.
Massima n. 32310
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), censurata, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, in quanto fa rinvio ad un apposito decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le Regioni debbono uniformarsi nell'imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di protezione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in esecuzione della direttiva comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Le Regioni non possono, infatti, reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa in materia ambientale, poiché la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera s ), della Costituzione e la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza» (salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente) ed è dunque in questo senso che può intendersi l'ambiente come una «materia trasversale». Nell'ambito di esclusiva competenza statale in materia di tutela ambientale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale.
Massima n. 32311
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. E ciò non perché dalle disposizioni dello statuto speciale possa farsi derivare una competenza generale delle Province autonome in materia di ambiente, ma in virtù dell'articolo 8, numero 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano una potestà legislativa primaria in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna», e in virtù di quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosse dalla Regione Veneto, dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Lombardia ed, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Veneto e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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