Corte costituzionale

Sentenza n. 1/2008

Corte cost., sent. 18 gennaio 2008, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/2008
Data di deposito
18 gennaio 2008
Data di decisione
14 gennaio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:1

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 483, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 484, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 485, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 486, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 487, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 488, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 489, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 490, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 491, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 492, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 483, prima parte, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 483, seconda parte, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 32058

V. titoletto.

Massima n. 32059

La Regione Friuli Venezia Giulia è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), recanti disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, in riferimento alle potestà legislative concorrenti che il Titolo V, parte II, della Costituzione, in virtù del richiamo dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le ha conferito nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia. La medesima Regione, invece, non può lamentare lesione, ad opera dei commi impugnati, delle sue attribuzioni statutarie, poiché, in relazione alla materia delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, essa è semplicemente delegata ad esercitare funzioni amministrative e non è titolare di potestà legislativa. Pertanto, le censure proposte in ordine ai suddetti commi vanno valutate in relazione, non alle potestà conferite alla Regione dallo statuto speciale, ma alle competenze legislative di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Massima n. 32060

Non è fondata, in riferimento all'art. 72 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), recanti disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. Ed infatti, la Regione Emilia-Romagna, nel censurare l'intero iter legis seguito per la forzosa e improvvisata inserzione del testo della bozza di decreto legislativo nella legge finanziaria, prodotta dal maxiemendamento che dimostrerebbe la lesione delle prerogative delle Regioni, cui vengono imposte, senza preventivo vaglio parlamentare, norme su cui esse avevano già espresso parere fortemente negativo in sede istruttoria in Conferenza Stato-Regioni -, non deduce la violazione di alcuna specifica regola o principio, ma contesta soltanto un modus procedendi dei lavori parlamentari, il quale resta tuttavia nell'alveo dell'autonomia del Parlamento, né assume alcuna valenza ex se , in ordine alla validità della legge statale, il parere negativo espresso dalle Regioni.

Massima n. 32061

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 489 e 490, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che dettano la normativa a regime relativa alla trasferibilità del ramo di azienda cui è riferibile la concessione di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico. Ed infatti, i ricorsi regionali indicano unicamente le norme oggetto di censura ed il parametro costituzionale violato, ma non spiegano perché la disciplina della trasferibilità violerebbe le competenze regionali in materia di produzione nazionale dell'energia e di governo del territorio, apparendo inoltre del tutto inconferente il richiamo al principio di leale collaborazione, senza l'individuazione dell'ambito in cui esso dovrebbe in concreto operare.

Massima n. 32062

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), sollevata dalle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e, dalla sola Regione Campania, anche in riferimento al principio di leale collaborazione. Ed infatti non sussiste l'interesse delle ricorrenti in ordine alla censura prospettata in quanto la disposizione impugnata abroga l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale, a sua volta, si riferisce alla peculiare posizione della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Massima n. 32063

Non è lesiva delle competenze regionali la disposizione dell'art. 1, comma 483, prima parte, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che modifica l'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, censurata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione. La disposizione censurata, disciplinando l'espletamento della gara ad evidenza pubblica per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, rientra nella materia della tutela della concorrenza di competenza esclusiva dello Stato. - Sull'affermazione per cui la gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, v., citata, la sentenza n. 401/2007.

Massima n. 32064

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede un'adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, di parametro di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara. Il decreto in questione, infatti, se da un lato è riconducibile alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione), ed inoltre, potendo coinvolgere anche aspetti di gestione del territorio, deve riconoscersi sia la necessità di assicurare un potere degli organi statali per la tutela della concorrenza nel settore economico di riferimento e di interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica, e sia l'esigenza di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni, da assicurarsi in base a regole rimesse alla discrezionalità del legislatore. - Sulla necessità di contemperare, nel settore economico di riferimento, gli interessi unitari perseguiti dallo Stato con l'esigenza di coinvolgere, sul piano amministrativo, le Regioni, v., citata, la sentenza n. 383/2005. - Sulla richiamata discrezionalità del legislatore nella predisposizione delle concrete modalità di coinvolgimento regionale, v., citata, la sentenza n. 231/2005.

Massima n. 32065

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale disposizione, la quale prevede che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo di tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali, da un lato, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione, sicché, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur afferma di voler perseguire; dall'altro, pone una norma di dettaglio nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Massima n. 32066

Dall'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che prevede la proroga decennale delle grandi concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, consegue l'illegittimità costituzionale dei commi 486, 487 e 488 del medesimo articolo, i quali, recando la dettagliata disciplina della proroga in questione, per un verso, vengono così a perdere il proprio oggetto e, per altro verso, risultano affetti dai medesimi vizi di legittimità costituzionale che inficiano la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima.

Massima n. 32067

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 491, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che qualifica il complesso intervento normativo statale in tema di concessioni idroelettriche come attinente alla materia della tutela della concorrenza (art. 177, secondo comma, lettera e), Cost.) e di attuazione dei principi comunitari resi dal parere motivato della Commissione europea del 7 gennaio 2004. Infatti, tale previsione è priva di contenuto lesivo per le Regioni ricorrenti in quanto l'autoqualificazione di una norma come inerente alla materia della concorrenza non ha carattere precettivo e vincolante. - Sul carattere non vincolante della autoqualificazione fatta da una norma, v., citata, la sentenza n. 414/2004.

Massima n. 32068

Sono prive di argomentazione le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), sollevate dalle Regioni Campania ed Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., in quanto si limitano ad indicare la previsione normativa senza tuttavia prospettare alcuna specifica censura o qualsiasi elemento che valga a sostanziare l'apodittica domanda.

Massima n. 32069

La censura di violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., proposta in via principale dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 1, comma 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), secondo cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quella legge le Regioni e le Province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491, è erronea in quanto la giurisprudenza costituzionale ha già escluso che la materia delle acque pubbliche utilizzate come fonti di energia possa rientrare nella potestà legislativa residuale delle Regioni. - Sul principio riportato in massima, v., citata, la sentenza n. 383/2005.

Massima n. 32070

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), nella parte in cui esso, disponendo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quella legge le Regioni e le Province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491, si riferisce anche ai commi 485, 486, 487 e 488, ritenuti costituzionalmente illegittimi, in quanto rientranti nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e aventi natura di dettaglio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 485, 486, 487 e 488 della legge n. 266 del 2005;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 492, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui esso si riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487 e 488 del medesimo articolo;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 484, della legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché, in riferimento art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 489 e 490, della legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché, in riferimento art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 491, della legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituzione, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Campania ed Emilia Romagna, nonché, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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