Corte costituzionale
Ordinanza n. 253/2008
Corte cost., ord. 4 luglio 2008, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 253/2008
- Data di deposito
- 4 luglio 2008
- Data di decisione
- 25 giugno 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:253
Norme oggetto del giudizio
- art. 12-quinquies, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
Parametri
Massime
Massima n. 32672
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 111 Cost., perché, nel disciplinare la fattispecie incriminatrice del "trasferimento fraudolento di valori", punirebbe una condotta solo in quanto posta in essere da soggetti che si qualificano per il fatto di rivestire la condizione processuale di indagati o imputati. Infatti, l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza e difetta della descrizione della fattispecie; inoltre, il giudice a quo non tiene conto di quella giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di delineare il reato in oggetto in termini tali da soddisfare il petitum , posto che è stato evidenziato che la posizione di indagato o imputato non è elemento caratterizzante la rilevanza penale della condotta ma viene solo a definire l'ambito temporale di operatività del divieto. - Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione presenti una motivazione autosufficiente v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 312/2005. - Sull'incostituzionalità del comma 2 dello stesso articolo 12- quinquies v., citata, sentenza n. 48/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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