Corte costituzionale
Ordinanza n. 211/2008
Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 211/2008
- Data di deposito
- 13 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 32570
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, promosse in relazione agli artt. 3, 24, 27, 53, 76 e 111, Cost., perché poste in astratto, essendo state sollevate sul presupposto di fatto, non ricorrente nella specie, che l'obbligato solidale "abbia voluto e fatto tutto quanto poteva affinché il soggetto passivo di imposta non realizzasse il presupposto della imposizione tributaria". Infatti, dall'ordinanza di rimessione non emerge che il presupposto di fatto delle sollevate questioni sia manifestamente insussistente, dato che, da quanto riferito dal rimettente, risulta che l'obbligato in solido per il pagamento dell'imposta non ha potuto procedere tempestivamente alla rimozione della pubblicità, perché non ha mai avuto la disponibilità degli spazi sui quali erano stati installati i cartelli pubblicitari.
Massima n. 32571
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., per lesione del principio di ragionevolezza, per disparità di trattamento fra il coobbligato solidale e il debitore principale e per violazione del principio della capacità contributiva. Infatti: a) il principio di capacità contributiva non esclude che la legge possa stabilire prestazioni tributarie a carico, oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti, purché non estranei al presupposto d'imposta, costituendo unico limite alla discrezionalità del legislatore la non irragionevolezza del criterio di collegamento utilizzato per l'individuazione dei predetti responsabili d'imposta; b) nella fattispecie in esame non può certo considerarsi estraneo al presupposto di imposta colui che svolge l'attività economica oggetto della pubblicità e, quindi, ben può assumersi quale idoneo elemento di collegamento il fatto stesso di svolgere detta attività; c) pertanto, la solidarietà passiva a carico di tale soggetto non è lesiva del principio di capacità contributiva; anche in considerazione del fatto che alla solidarietà passiva si ricollegano quali necessari corollari il diritto di rivalsa dell'obbligato solidale nei confronti del debitore principale e il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la diffusione del messaggio pubblicitario avvenga in difformità o, come di fatto possibile, in difetto di un sottostante rapporto giuridico. - Su questione analoga. v. sentenza n. 557/2000. - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 184/1989 e le ordinanze n. 301/1988 e n. 316/1987.
Massima n. 32572
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 76 Cost. per eccesso di delega, sul rilievo che la legge delega attribuisce la soggettività passiva solo a colui che dispone dei mezzi pubblicitari. Analoga questione è stata già dichiarata non fondata sul rilievo che la norma delegante di cui all'art. 4, comma 4, lettera a ), numero 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, indica tra i principi e criteri direttivi, "la regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità" e che è evidente come uno dei modi di attuazione della responsabilità tributaria sia proprio quella solidarietà passiva che viene, invece, infondatamente censurata sotto il profilo dell'eccesso di delega.
Massima n. 32573
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 24 e 111, Cost. per violazione del diritto di difesa e del principio dell'equo processo, in quanto la norma censurata non ha natura processuale ed è, quindi, estranea all'àmbito di applicazione dei suddetti parametri costituzionali. - In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 13/2008 e n. 180/2007.
Massima n. 32574
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., perchè sarebbe irragionevole che il soggetto pubblicizzato sia obbligato in solido "con un soggetto fallito, senza potersi rivalere in regresso sul medesimo". Contrariamente a quanto affermato dal rimettente, non è escluso il regresso nei confronti di soggetti falliti, essendo il fallimento e l'eventuale incapienza del patrimonio del fallito a soddisfare il credito circostanze di mero fatto, rientranti nell'alea connessa alla scelta del contraente e irrilevanti, come tali, ai fini dello scrutinio di costituzionalità.
Massima n. 32575
È manifestamente inammissibile per la parte precisata in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non prevede che le sanzioni di tipo afflittivo o punitivo debbano colpire esclusivamente il soggetto passivo di imposta e non debbano colpire il soggetto pubblicizzato, il quale non può fare alcunché per far cessare e prevenire la propria responsabilità solidale. Infatti il rimettente, omettendo del tutto di considerare il quadro normativo di riferimento, si è limitato ad interpretare estensivamente la disposizione censurata facendo derivare da essa la responsabilità del "soggetto pubblicizzato" anche per il pagamento della menzionata sanzione pecuniaria e non - come testualmente previsto da detta disposizione - per il solo pagamento dell'imposta; sicché tale lacuna argomentativa si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza che comporta la manifesta inammissibilità della questione in parte qua .
Massima n. 32576
È manifestamente infondata per la parte precisata in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., per ritenuta applicazione nei confronti del «soggetto pubblicizzato» della sanzione pecuniaria per il ritardato pagamento dell'imposta derivante non da fatto proprio bensì da fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta. Infatti, quanto alla sanzione per il ritardato pagamento dell'imposta, il giudice a quo erroneamente assume che essa trova applicazione, nei confronti del "soggetto pubblicizzato", non per fatto proprio, ma per fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta; al contrario, detta sanzione - prevista dall'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - punisce il ritardato pagamento del soggetto tenuto al versamento del tributo e, quindi, anche dell'obbligato in solido a tale pagamento, il quale risponde, pertanto, per fatto proprio e non per fatto altrui; sicché la questione relativa a tale sanzione si risolve nella mera denuncia di illegittimità della norma che prevede che il "soggetto pubblicizzato" è anch'esso obbligato al pagamento dell'imposta e, pertanto, si identifica con le questioni già dichiarate manifestamente infondate.
Massima n. 32577
È manifestamente infondata per la parte precisata in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., per ritenuta applicazione a carico del "soggetto pubblicizzato" della sanzione pecuniaria degli interessi di mora dovuti non per fatto proprio bensì per fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta. Quanto agli interessi di mora, il giudice a quo erroneamente assume che essi siano una "sanzione" e che trovino applicazione, nei confronti del "soggetto pubblicizzato", per fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta; difatti, l'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio principale, distingue espressamente tra sanzioni e interessi di mora e prevede che questi ultimi, i quali hanno natura essenzialmente risarcitoria, sono dovuti in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta da parte del soggetto obbligato, senza che la disposizione differenzi, nell'àmbito dei soggetti obbligati, tra la posizione del debitore principale d'imposta e quella dell'obbligato solidale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara, per la parte precisata in motivazione, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento congiunto agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara, per la parte precisata in motivazione, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, sollevata, in riferimento congiunto agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 76 e 111 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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