Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/2008

Corte cost., ord. 23 maggio 2008, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
178/2008
Data di deposito
23 maggio 2008
Data di decisione
19 maggio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:178

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32503

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 5- ter , lettera a ), numero 2), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156 - il quale dispone che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» -, sollevate con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione. Infatti il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni relative all'IRAP e all'IVA dell'anno 2001, presentate nell'anno 2002, il cui termine di notificazione non è stabilito dal denunciato art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - applicabile solo dal 10 agosto 2005 per le cartelle relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 2004 - ma dall'art. 36, comma 2, lettera a ), del d.lgs. n. 46 del 1999; sicché il giudice a quo non deve fare applicazione della norma censurata. - Per un caso analogo, v. le citate ordinanze n. 384 e n. 294/2007.

Massima n. 32504

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, lettera b) , numero 2), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, sollevata in quanto, nello stabilire, con disciplina transitoria, che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre [...] del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003», violerebbe l'art. 3 Cost., per l'«irrazionale ed ingiustificato contrasto con il termine triennale ordinariamente previsto, anche alla luce della elevata automazione delle procedure di riscossione esistenti e delle esigenze di certezza del diritto». Difatti questione del tutto analoga a quella sollevata dal rimettente è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 11 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, nel senso della non irragionevolezza della disciplina transitoria dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di cui all'art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divergente dalla disciplina a regime. Né risultano prospettati profili diversi da quelli già presi in esame con la citata sentenza n. 11/2008 o comunque tali da indurre a modificare il precedente orientamento.

Per questi motivi

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, lettera a), numero 2), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione, «salvo altre norme costituzionali ritenute violate», dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 106 del 2005, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 156 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla stessa Commissione tributaria provinciale di Campobasso con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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