Corte costituzionale
Ordinanza n. 177/2008
Corte cost., ord. 23 maggio 2008, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 177/2008
- Data di deposito
- 23 maggio 2008
- Data di decisione
- 19 maggio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 10, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 25, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
- art. 26, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
- art. 30, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
- art. 8, legge della Regione Basilicata n. 57 del 12 settembre 2000
- art. 11, legge della Regione Basilicata n. 57 del 12 settembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 32502
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e degli artt. 25, 26 e 30 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonché degli artt. 8 ed 11 della legge della Regione Basilicata 12 settembre 2000, n. 57, censurati, in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui disciplinano il procedimento amministrativo di legittimazione delle terre di uso civico senza prevedere né termini per la conclusione della procedura, né conseguenze «di definizione» nel caso in cui il procedimento si protragga oltre un certo termine. Infatti, il giudice a quo , nel richiedere una pronuncia manipolativa in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, prospetta un petitum generico perché non individua il termine di durata massima del procedimento che sarebbe costituzionalmente imposto, né specifica quali dovrebbero essere le conseguenze della mancata tempestiva adozione del provvedimento conclusivo della procedura da parte dell'amministrazione e, dunque, non precisa quale intervento della Corte, tra i molti astrattamente concepibili, potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con le norme costituzionali evocate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del r. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), 25, 26 e 30 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), 8 ed 11 della legge della Regione Basilicata 12 settembre 2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r. d. n. 332/1928), sollevata, in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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