Corte costituzionale
Ordinanza n. 154/2008
Corte cost., ord. 16 maggio 2008, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 154/2008
- Data di deposito
- 16 maggio 2008
- Data di decisione
- 7 maggio 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 576, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 32432
Devono essere restituiti gli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e degli artt. 1 e 10 della medesima legge, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione la Corte, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; sia dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. - Sulla stessa questione di legittimità costituzionale v., citate, sentenza n. 26/2007 ed ordinanze n. 32/2007 e n. 3/2008.
Massima n. 32433
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, anche in combinato disposto con l'art. 593 del codice di procedura penale, e dell'art. 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, in quanto i giudici rimettenti hanno omesso di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche - diverse da quelle praticate - idonee a rendere le disposizioni impugnate esenti dai prospettati dubbi di legittimità. La premessa interpretativa sulla base della quale sono state sollevate le questioni non trova conferma nel diritto vivente ed anzi la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come la parte civile, anche dopo l'intervento sull'art. 576 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 6 della legge n. 46 del 2006, possa proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado, così come, in ordine alla disciplina transitoria, si è affermato, da una parte della giurisprudenza di legittimità, che ove pure la nuova legge avesse effettivamente rimosso il potere di appello della parte civile, non ne conseguirebbe comunque l'inammissibilità dell'appello anteriormente proposto da detta parte; e ciò in quanto la disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 1 - evocata dai giudici a quibus - nello stabilire che la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima, si sarebbe limitata soltanto a riaffermare il generale principio tempus regit actum , tipico della materia processuale. - Sull'onere per i giudici rimettenti di sperimentare soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione, v., citate, ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Roma, di Lecce e di Bologna, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 1 e 10 della medesima legge;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, anche in combinato disposto con l'art. 593 del codice di procedura penale, e dell'art. 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Roma, di Lecce e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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