Corte costituzionale
Ordinanza n. 123/2008
Corte cost., ord. 30 aprile 2008, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 123/2008
- Data di deposito
- 30 aprile 2008
- Data di decisione
- 16 aprile 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 231, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 232, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 233, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32342
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (le quali prevedono la facoltà di richiedere la definizione in appello, mediante il pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza, nonché la possibilità per la sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno stabilito in primo grado), in quanto sollevate sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo circa la automaticità della riduzione del danno. Invero, le norme censurate non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, dato che l'operatività delle disposizioni denunciate presuppone una valutazione di merito, da parte del giudice contabile, sul fatto che l'esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, sicché alla definizione in appello non può accedersi in presenza di dolo del condannato o di particolare gravità della condotta. Inoltre, le norme denunciate vanno collocate nell'àmbito del sistema tradizionale della responsabilità amministrativa, in cui al giudice è affidato il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta parte del danno prodotto deve ritenersi risarcibile in relazione all'intensità della colpa del responsabile, da individuare in relazione a tutte le circostanze di fatto in cui si è svolta l'azione produttiva del danno; e, muovendosi all'interno del perimetro di tale discrezionalità decisionale, esse consentono l'accoglimento dell'istanza di definizione in appello solo se il giudice - avuto riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la propria decisione - ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile nella sentenza di primo grado. - In senso analogo, v. sentenza n. 183/2007 e ordinanza n. 392/2007.
Massima n. 32343
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, sul rilievo che le norme censurate sarebbero applicabili soltanto nei confronti dei soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna e non anche dei soggetti nei cui confronti la sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello a seguito di gravame interposto dal pubblico ministero. Infatti, nei giudizi a quibus tutti i convenuti risultano essere stati condannati in primo grado.
Massima n. 32344
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto al pubblico ministero contabile sarebbe stata assegnata una funzione, limitata e marginale, di carattere consultivo. Le questioni risultano sollevate senza previa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili, non avendo i remittenti accertato se il procedimento in camera di consiglio, applicabile nella specie, consenta o meno la partecipazione di tutte le parti ovvero se in detto procedimento il giudice si debba limitare ad un vaglio dell'istanza scritta e del parere scritto del pubblico ministero.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti in giudizi,
1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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