Corte costituzionale

Sentenza n. 98/2007

Corte cost., sent. 21 marzo 2007, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/2007
Data di deposito
21 marzo 2007
Data di decisione
7 marzo 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 280, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 281, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 279, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31146

V. titoletto

Massima n. 31147

Relativamente alla Regione Friuli Venezia Giulia - la quale, da un lato, indica nel ricorso come parametri del giudizio le norme statutarie relative alle proprie competenze legislative in materia di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera», alle corrispondenti funzioni amministrative e all'autonomia finanziaria e, dall'altro, motiva il medesimo con riferimento al riparto costituzionale delle competenze - deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la competenza di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. in tema di tutela della salute, è più favorevole rispetto a quanto previsto nello statuto di questa Regione in materia di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera». Pertanto, possono essere individuati come parametri comuni per tutte le Regioni ricorrenti l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione, nonché il principio costituzionale di autonomia finanziaria di cui all'art. 119. - In senso conforme v., citata, sentenza n. 134/2006.

Massima n. 31148

La mancata indicazione, nelle delibere delle Giunte regionali di autorizzazione alla proposizione dei ricorsi, degli specifici parametri costituzionali che si asseriscono lesi dalle disposizioni impugnate, non costituisce ragione di inammissibilità dei ricorsi, posto che l'indicazione degli stessi è necessaria soltanto quando il ricorso ha ad oggetto un'intera legge di contenuto eterogeneo. In tale ultimo caso, infatti, soltanto attraverso la motivazione è possibile ricostruire quali specifiche norme l'organo consiliare abbia inteso effettivamente censurare, tra le molte che compongono, senza omogeneità, l'intero testo normativo oggetto dell'impugnazione. - In relazione alla circostanza secondo cui l'organo politico ha solo onere di indicare le norme che intende impugnare, mentre i motivi di censura e i conseguenti parametri costituzionali possono essere rimessi all'autonoma iniziativa della difesa tecnica, v., citata, sentenza n. 533/2002. - In relazione all'inammissibilità di ricorsi, riferiti ad intere leggi dal contenuto non omogeneo, promossi sulla base di delibere prive dell'indicazione dei parametri lesi, v., citate, sentenze n. 216/2006 e n. 50/2005.

Massima n. 31149

Sono inammissibili, secondo il costante orientamento di giurisprudenza della Corte, le censure introdotte ex novo nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza, in quanto non contenute nei ricorsi originari.

Massima n. 31150

Deve essere respinta la richiesta di cessazione della materia del contendere a causa del raggiungimento, nelle more del giudizio, delle intese previste dall'impugnato art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non potendosi escludere un effetto su di esse conseguente ad un eventuale accoglimento delle questioni proposte. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, la cessazione della materia del contendere riguarda le ipotesi in cui le norme impugnate non abbiano avuto e non possano avere più applicazione, e non l'ipotesi inversa in cui esse abbiano già trovato applicazione, quando un'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte potrebbe reintegrare l'ordine costituzionale asseritamente violato. Inoltre, l'adesione spontanea alle intese da parte delle Regioni ricorrenti non incide sulla perdurante attualità dell'interesse al ricorso, poiché nel giudizio in via principale non trova applicazione l'istituto della acquiescenza. - In relazione alla cessazione della materia del contendere, v., citate, sentenze n. 53/2000; n. 370 e n. 216/2006 e n. 345/2004. - In relazione all'inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza nel giudizio principale, v., fra le molte, citate le sentenze n. 74/2001, n. 20/2000, n. 382/1999.

Massima n. 31151

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 279, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata dalla Regione Veneto, per difetto di motivazione. Infatti, la sola censura che il ricorso articola, esprimendo la doglianza che il contributo finanziario dello Stato sia «subordinato ad attività della Regione che non presentano profili di connessione con il ripianamento stesso», può logicamente investire il solo comma 280 della disposizione impugnata, giacché il comma 279 stabilisce, invece, che la Regione provveda alla copertura del «residuo disavanzo». - In relazione all'inammissibilità del ricorso per difetto di motivazione, v., tra le molte, citate, sentenze n. 20/2006 e n. 335/2005.

Massima n. 31152

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della mancata attuazione da parte dello Stato dell'art. 119 della Costituzione, subordina l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, al raggiungimento dell'intesa Stato e Regioni sul Piano sanitario 2006-2008, nonchè alla stipula di un'ulteriore particolare intesa sull'adozione di misure di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Invero, lo speciale contributo finanziario dello Stato - in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale - ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute. Né può in alcun modo assumere rilievo il fatto che, mentre il contributo si riferisce ad un deficit pregresso, le condizioni siano imposte per il futuro, dal momento che con esse si persegue l'obiettivo di rendere il servizio sanitario più efficiente. Né può sottovalutarsi, altresì, che il parziale ripianamento del deficit da parte dello Stato permette che le risorse regionali, altrimenti destinate a coprire tale deficit , possano essere utilizzate autonomamente dalla Regione interessata per il miglioramento del proprio servizio sanitario. Inoltre, la scelta delle Regioni di aderire alle intese ed agli accordi di cui ai commi 280 e 281 dell'impugnata disposizione non può neppure ritenersi coartata, dal momento che le Regioni potrebbero pur sempre scegliere di non addivenire alle intese in questione, facendo fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi.

Massima n. 31153

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della mancata attuazione da parte dello Stato dell'art. 119 della Costituzione, per le Regioni che abbiano un deficit particolarmente grave, subordina l'accesso al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004 alla stipula di un apposito accordo «per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza». Invero, lo speciale contributo finanziario dello Stato - in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale - ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute. Né può in alcun modo assumere rilievo il fatto che, mentre il contributo si riferisce ad un deficit pregresso, le condizioni siano imposte per il futuro, dal momento che con esse si persegue l'obiettivo di rendere il servizio sanitario più efficiente. Né può sottovalutarsi, altresì, che il parziale ripianamento del deficit da parte dello Stato permette che le risorse regionali, altrimenti destinate a coprire tale deficit , possano essere utilizzate autonomamente dalla Regione interessata per il miglioramento del proprio servizio sanitario. Inoltre, la scelta delle Regioni di aderire alle intese ed agli accordi di cui ai commi 280 e 281 dell'impugnata disposizione non può neppure ritenersi coartata, dal momento che le Regioni potrebbero pur sempre scegliere di non addivenire alle intese in questione, facendo fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi.

Massima n. 31154

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, istituisce un collegamento tra il ripiano di un disavanzo finanziario già verificatosi e l'adozione di misure che avranno efficacia in futuro, estranee alle cause del disavanzo. Invero, posto che si è escluso che le norme impugnate incidano in termini riduttivi sulla sfera delle competenze costituzionalmente protette delle Regioni, costituisce giurisprudenza costante della Corte quella secondo cui le Regioni «possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali che non ridondino in lesione delle sfere di competenza regionale». - Negli stessi termini v., citate, sentenza n. 116/2006; fra le molte, analogamente, sentenze n. 383 e n. 50/2005; n. 287/2004.

Massima n. 31155

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 280 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurati, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui, per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, precluderebbero «ogni rivendicazione futura su eventuali disavanzi (sorti negli anni passati per la sottostima del fondo sanitario nazionale e per assicurare i LEA)». Invero, pur in una situazione di perdurante inattuazione dell'art. 119 della Costituzione, la vigente legislazione di finanziamento del servizio sanitario nazionale trova origine in una serie di accordi fra Stato e Regioni, che spesso ne hanno anche successivamente sviluppato ed integrato la normativa, quantificando anche i corrispondenti livelli di spesa. La stessa offerta "minimale" di servizi sanitari non è unilateralmente imposta dallo Stato, ma viene concordata per taluni aspetti con le Regioni in sede di determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Pertanto, non si può attribuire esclusivamente allo Stato la causa del deficit del servizio sanitario, giacché, in larga misura, sia le prestazioni che le Regioni sono tenute a garantire in modo uniforme sul territorio nazionale, sia il corrispondente livello di finanziamento sono oggetto di concertazione tra lo Stato e le Regioni stesse, con la conseguenza che non sussiste un obbligo costituzionale dello Stato di ripianare integralmente il deficit pregresso.

Massima n. 31156

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 280 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurati, in riferimento agli artt. 97 e 120 della Costituzione nella parte in cui disciplinano le condizioni per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, senza una «preventiva verifica ed accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni». Invero, a prescindere dal rilievo per cui i parametri evocati a sostegno della doglianza appaiono del tutto inconferenti, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, le procedure di leale cooperazione possono applicarsi ai procedimenti legislativi «solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente od indirettamente, dalla Costituzione». - In senso conforme, v., citate, tra le molte, sentenze n. 196/2004 e n. 437/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), sollevate dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi, relativamente all'art. 1, commi 279, 280, 281;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 279, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 97 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, previa applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 97, 119 e 120 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, previa applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 97, 119 e 120 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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