Corte costituzionale

Sentenza n. 95/2007

Corte cost., sent. 21 marzo 2007, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/2007
Data di deposito
21 marzo 2007
Data di decisione
7 marzo 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 214, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 216, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 610, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31137

V. titoletto.

Massima n. 31138

In relazione alle censure dei commi 214 e 216 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, proposte con riferimento all'art. 119, secondo comma, della Costituzione e all'art. 3, lettera f ), del proprio statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta, la quale ha esteso dette censure anche alla parte delle norme denunciate applicabile al personale dei Comuni, va rilevato che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la violazione delle competenze degli enti locali. Tale legittimazione in capo alle Regioni sussiste perché la stretta connessione, in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali. - Si vedano, in senso analogo, citate sentenze n. 417/2005 e n. 196/2004.

Massima n. 31139

Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 214 e 216 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Trentino-Alto Adige per ritenuta violazione dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione nonché dell'art. 3, lettera f ), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, va escluso che la denunciata lesione delle competenze delle ricorrenti sia impedita dal comma 610 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, secondo il quale «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». In proposito, deve ritenersi che detta clausola di salvaguardia è troppo generica per giustificare questa conclusione, tanto che in tale disposizione non risulta neppure precisato quali norme della legge finanziaria in questione dovrebbero considerarsi non applicabili alle ricorrenti per incompatibilità con gli statuti speciali e quali, invece, dovrebbero ritenersi applicabili. - Si vedano, citate, sentenze nn. 134, 118 e 88/2006.

Massima n. 31140

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. e 3, lettera f ), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, le questioni di legittimità costituzionale del comma 214 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, il quale prevede, con riguardo a tutte le amministrazioni pubbliche, la soppressione delle indennità di trasferta. Infatti, con la norma censurata e con i commi 213 e 223 dello stesso art. 1 della legge n. 266 del 2005, il legislatore ha abolito in tale settore gli istituti dell'ordinamento civile costituiti dalle indicate indennità ed ha contestualmente stabilito che le clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli da stipularsi, con ciò fissando un inderogabile limite generale all'autonomia contrattuale delle parti. Ne consegue che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla competenza residuale regionale dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del relativo personale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali.

Massima n. 31141

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 216 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - il quale prevede che il rimborso per le spese di viaggio in aereo del personale che si rechi in missione o viaggio di servizio all'estero spetta nel limite delle spese per la classe economica - nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali. Infatti, nel negare il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi superiori a quella economica al personale appartenente alle Regioni e agli enti locali, tale norma lede l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, perché non stabilisce un parametro generale di contenimento della spesa, ma un precetto specifico e puntuale sull'entità di questa, non potendo per tale ragione configurarsi quale principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 216 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 214 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. e 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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