Corte costituzionale

Sentenza n. 58/2007

Corte cost., sent. 2 marzo 2007, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/2007
Data di deposito
2 marzo 2007
Data di decisione
19 febbraio 2007
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:58

Norme oggetto del giudizio

  • paragrafo 2, circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 31062

Non spetta allo Stato e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, regolare la materia dell'accreditamento e dell'iscrizione presso gli albi nazionali e regionali per il servizio civile, disattendendo, senza l'attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, così violando il principio costituzionale di leale collaborazione, nonché le attribuzioni rientranti nell'ambito delle competenze della Regione Valle d'Aosta. Va conseguentemente annullato il paragrafo 2 della circolare 2 febbraio 2006, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, nella parte in cui dispone che «Non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo nazionale, le stesse Regioni o Province autonome. Possono essere iscritte all'albo nazionale le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali nel restante territorio nazionale le correlative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello Stato». Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dalla ricorrente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per i servizio civile, di regolare la materia dell'accreditamento e dell'iscrizione presso gli albi nazionali e regionali per il servizio civile disattendendo, senza l'attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, le intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;

annulla, per l'effetto, il paragrafo 2 della circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per i servizio civile, nella parte in cui dispone che «Non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo nazionale, le stesse Regioni o Province autonome. Possono essere iscritte all'albo nazionale le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali nel restante territorio nazionale le correlative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello Stato».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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