Corte costituzionale
Sentenza n. 267/2007
Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 267/2007
- Data di deposito
- 13 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 11-quinquies, comma 7, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- legge di conversione n. 248 del 2 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31528
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11- quinquies , comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, il quale dispone che «Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita», censurato in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 97, 103 e 113 della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della stessa per irrilevanza, in quanto i giudici rimettenti, aditi in sede di ottemperanza in relazione a due sentenze che avevano affermato l'obbligo dell'ente pubblico proprietario di applicare le modalità di vendita degli immobili al prezzo stabilito per quelli non di pregio, affermando che soltanto la norma censurata «impedisce di dare esecuzione» alle sentenze, hanno plausibilmente motivato in ordine alla rilevanza della questione. - Sulla sufficienza di una motivazione non implausibile sulla rilevanza della questione, v. le citate sentenze nn. 521/1995 e 176/2000.
Massima n. 31529
Pur se la legge ordinaria può, in linea di principio, disciplinare oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, ossia di leggi-provvedimento, tuttavia tali leggi sono ammissibili entro limiti specifici, quale quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, e generali, quali il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà. E sotto tale ultimo profilo, le leggi provvedimento sono soggette ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, tanto più quando la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo sia particolarmente marcata (come nel caso dell'art. 11- quinquies , comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, il quale dispone che «Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita»). - Sulla insussistenza di un divieto di adozione di leggi-provvedimento, v. la citata sentenza n. 347/1995. - Sui limiti all'ammissibilità delle leggi-provvedimento, v. le citate sentenze nn. 143/1989, 346/1991, 492/1995. - Sulla natura dello scrutinio di costituzionalità in ordine alle leggi-provvedimento, v. le citate sentenze nn. 2/1997, 153/1997, 185/1998, 364/1999, 429/2002.
Massima n. 31530
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11- quinquies , comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Tale disposizione - la quale stabilisce che «Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita» - viola l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza e dell'arbitrarietà, perché, come si desume dal rilievo che essa è stata introdotta in sede di conversione di un decreto-legge non concernente la disciplina della dismissione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali dopo la pubblicazione e la notificazione di due sentenze del Consiglio di Stato, nelle quali l'Amministrazione era risultata soccombente, la sua finalità era quella di eludere l'esecuzione di quelle sentenze del giudice amministrativo che, pur non essendo formalmente passate in giudicato, erano impugnabili solo per motivi di giurisdizione. Restano assorbite le censure formulate con riferimento ad ulteriori parametri costituzionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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