Corte costituzionale

Sentenza n. 237/2007

Corte cost., sent. 26 giugno 2007, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
237/2007
Data di deposito
26 giugno 2007
Data di decisione
18 giugno 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:237

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
  • art. 3, comma 2, ter, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
  • art. 3, comma 2, quater, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
  • legge di conversione n. 21 del 27 gennaio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 31451

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2- bis , 2- ter e 2- quater del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, è inammissibile, per tardività, l'intervento di una delle parti di uno dei giudizi a quibus .

Massima n. 31452

Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2- bis , 2- ter e 2- quater del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, pur se inseriti formalmente in un articolo del decreto-legge n. 245 del 2005 espressamente riferito all'emergenza rifiuti della Regione Campania, debbono ritenersi dettati per tutte le situazioni di emergenza in qualunque Regione esse si manifestino.

Massima n. 31453

Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2- bis e 2- ter , del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ). Proprio a causa dell'avvenuta dichiarazione della situazione di emergenza, ex art. 5, comma 1, legge n. 225 del 1992, deve escludersi la omogeneità delle situazioni poste a raffronto - quella dei «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una Regione, e quella dei destinatari dei provvedimenti aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali» -, tanto più che i provvedimenti posti in essere dai commissari delegati sono atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarietà dei poteri necessari per farvi fronte.

Massima n. 31454

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2- bis e 2- ter , del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ), censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., per il fatto che la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio riguarderebbe le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non anche i decreti governativi che dichiarano lo stato di emergenza. La semplice lettera della norma, infatti, consente di ritenere sottoposta alla competenza di quel Tribunale anche l'impugnativa dei provvedimenti dichiarativi dello stato di emergenza, qualunque sia il loro ambito territoriale di efficacia, attesa, tra l'altro, la loro natura di atti presupposti.

Massima n. 31455

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2- bis e 2- ter , del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ), censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza. Premesso che spetta al legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati, la disciplina processuale censurata trova la propria ragion d'essere nella straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte) che costituiscono il presupposto dei provvedimenti amministrativi, l'impugnativa dei quali forma l'oggetto dei giudizi devoluti alla competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. - Sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v. le citate sentenze nn. 189/1992, 206/2004 e 341/2006. - Sui limiti all'esercizio dei poteri di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992, v. le citate sentenze nn. 418/1992, 127/1995, 284/2006.

Massima n. 31456

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2- bis e 2- ter , d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ), censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza del richiamo del peculiare regime processuale di cui agli artt. 23- bis e 26 della citata legge n. 1034 del 1971. La previsione di forme celeri per la definizione delle controversie amministrative non può infatti considerarsi, di per sé, costituzionalmente illegittima, risultando, nella specie, assicurato il rispetto di alcuni valori processuali, tra cui, in primo luogo, l'integrità del contraddittorio e la completezza e sufficienza del quadro probatorio ai fini della sentenza da adottare. - Sulla esclusione della illegittimità costituzionale di norme che prevedono l'abbreviazione dei termini, v. la citata sentenza n. 427/1999.

Massima n. 31457

Non sono fondate, in riferimento all'art. 125 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2- bis e 2- ter , del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ). L'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa, e dunque non viola l'art. 125 Cost.; tanto più quando esistono ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa. - In senso conforme, v. la citata sentenza n. 189/1992.

Massima n. 31458

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2- bis e 2- ter , del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ). Non ricorre, infatti, una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. né una condizione in cui la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione risulta oltremodo difficoltosa, essendo comunque rimessa al legislatore ordinario la regolamentazione dei modi e dell'efficacia di detta tutela, mentre le censure di violazione dell'art. 111 Cost. non sono dotate di una propria autonomia rispetto all'ipotizzata violazione dell'art. 125 Cost. - Sulla violazione del diritto di difesa allorquando l'esercizio sia sostanzialmente impedito, v. la citata sentenza n. 266/2006. - Sulla illegittimità costituzionale di disposizioni che stabiliscono l'estinzione ope legis di procedimenti giurisdizionali pendenti, v. la citata sentenza n. 123/1987. - Sull'ambito della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione, v. la citata sentenza n. 100/1987.

Massima n. 31459

Non è fondata, in riferimento all'art. 23 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2- bis e 2- ter , del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ). Premesso che l'art. 23 dello statuto siciliano stabilisce soltanto che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la Regione: le norme censurate non violano detto parametro, esprimendo esse una scelta di organizzazione processuale rispetto alla quale non è necessariamente incompatibile la previsione, come nella specie, di concentrare presso un unico giudice controversie pur sempre connotate da specifici profili d'interesse generale. - Sulla portata dell'art. 23 dello Statuto regionale siciliano, v,. le citate sentenze nn. 189/1992 e 316/2004. - Sulla sussistenza di specifici profili di interesse generale quale elemento per la concentrazione presso un unico giudice di determinate controversie, v. le citate sentenze nn. 8/1956, 26/1961, 4/1977, 201/1987 e 127/1995.

Massima n. 31460

Non sono fondate, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2- bis , 2- ter e 2- quater , del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ), la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata, anche «d'ufficio», con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ), e anche nei procedimenti in corso (comma 2- quater ). Deve infatti escludersi che siano in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, gli interventi legislativi modificativi della competenza aventi incidenza anche sui processi in corso. - Sulla nozione di giudice naturale precostituito per legge, v. le citate sentenze nn. 29/1958, 72/1976, 460/1994 e 41/2006. - Sulla incidenza sul principio del giudice naturale precostituito per legge di discipline transitorie modificative della competenza, applicabili anche ai procedimenti in corso, v. le citate sentenze nn. 56/1967, 72/1976 e 207/1987.

Massima n. 31461

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2- bis , del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 Cost. e all'art. 23 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, nella parte in cui sottrae alla competenza dei Tribunali amministrativi regionali locali l'impugnativa dei «consequenziali provvedimenti commissariali». La scelta del legislatore di accomunare tali atti alle ordinanze che ne costituiscono il presupposto risponde alla non irragionevole esigenza di assicurare la concentrazione presso lo stesso giudice di tutte le controversie che investano le modalità di esercizio dei poteri emergenziali, e ciò indipendentemente dall'ambito territoriale di efficacia, più o meno delimitato, dei provvedimenti che ne sono estrinsecazione.

Massima n. 31462

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2- quater , del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., in quanto estende l'applicabilità della nuova disciplina della competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Il previsto meccanismo di translatio iudicii , infatti, non rappresenta, né comporta un «grave ostacolo» all'esercizio del diritto di difesa, né determina la designazione del giudice compiuta a posteriori «in relazione ad una determinata controversia», mentre la previsione che l'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2- bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso, ribadisce una regola già presente nel sistema e trova la propria giustificazione per l'esigenza di chiarire che se, ordinariamente, il giudice abilitato a revocare o modificare il provvedimento cautelare è quello che lo ha adottato, nei casi oggetto dei giudizi a quibus - attesa la sopravvenuta declaratoria di incompetenza da parte dei Tribunali inizialmente aditi - tale potestà decisoria non può che essere esercitata dal giudice divenuto successivamente competente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost., e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede centrale e sezione staccata di Catania, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dai Tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli e della Calabria, sede di Catanzaro, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 245 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 21 del 2006, questione sollevata limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali» – con riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 245 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 21 del 2006, sollevata – con riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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