Corte costituzionale

Sentenza n. 183/2007

Corte cost., sent. 12 giugno 2007, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
183/2007
Data di deposito
12 giugno 2007
Data di decisione
5 giugno 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:183

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 231, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 232, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 233, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31354

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti. Le questioni risultano infatti sollevate sulla base di un presupposto interpretativo - quello secondo cui in presenza di una istanza di definizione, in appello, del giudizio di responsabilità amministrativa avanzata dal condannato in primo grado, il potere di cognizione della Corte dei conti sia limitato alla verifica delle condizioni formali di ammissibilità della domanda - erroneo, in quanto le norme censurate non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, essendo dirette a determinare, con un rito abbreviato, quanto dovuto dai responsabili in base alle norme proprie del sistema della responsabilità amministrativa, ed hanno una finalità di accelerazione dei giudizi e di garanzia dell'incameramento certo ed immediato della relativa somma.

Massima n. 31355

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza, perché le norme censurate sarebbero applicabili soltanto ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna, e non anche, irragionevolmente, ai soggetti nei cui confronti la sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata, in appello, a séguito di gravame interposto dal pubblico ministero. Nel giudizio a quo , infatti, gli amministratori comunali sono stati condannati in primo grado.

Massima n. 31356

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché al pubblico ministero contabile sarebbe assegnata una funzione, limitata e marginale, di carattere consultivo. Tale questione è stata infatti sollevata senza una previa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili, non avendo il rimettente verificato se il procedimento in camera di consiglio, applicabile nella specie, consenta o meno la partecipazione di tutte le parti ovvero se in detto procedimento il giudice si debba limitare ad un vaglio dell'istanza scritta e del parere scritto del pubblico ministero.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con l'ordinanza, indicata in epigrafe, iscritta al n. 353 del 2006 del registro ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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