Corte costituzionale

Sentenza n. 169/2007

Corte cost., sent. 17 maggio 2007, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/2007
Data di deposito
17 maggio 2007
Data di decisione
18 aprile 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 198, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 199, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 200, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 201, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 202, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 203, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 204, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 205, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 206, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 203, secondo periodo, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 206, in riferimento ai, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 206, nella parte in cui richiama il, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31302

V. titoletto.

Massima n. 31303

Le Regioni (nel caso di specie, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la violazione di competenze degli enti locali, in quanto la stretta connessione, in particolare in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali. - In senso analogo, v., citate, sentenze n. 95/2007, n. 417/2005 e n. 196/2004.

Massima n. 31304

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, richiesta dalla Regione ricorrente, in ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in quanto lo ius superveniens recato dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede la disapplicazione, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, dell'art. 1 commi da 198 a 206 della legge n. 266 solo a far tempo dall'entrata in vigore della nuova legge, e dunque non fa venir meno l'efficacia del comma 198 per l'anno 2006, né conseguentemente la necessità di una decisione della Corte sulle questioni proposte.

Massima n. 31305

Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato deducendo la inidoneità dei censurati commi 200, 201, 202, 204 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a ledere le competenze regionali (i primi due, in quanto attribuiscono mere facoltà alle Regioni, il terzo in quanto introduce norme «innocue», l'ultimo in quanto costituisce espressione del principio di leale collaborazione), atteso che la dedotta mancanza di lesività delle disposizioni censurate attiene esclusivamente al merito delle questioni e non alla loro ammissibilità.

Massima n. 31306

Va respinta l'eccezione di inammissibilità - sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato deducendo la mancata indicazione di specifiche censure - delle questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 202, 203, secondo periodo, 204 e 205 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, avendo le Regioni ricorrenti espressamente esteso a detti commi le censure prospettate per il comma 198.

Massima n. 31307

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 198, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - che prevede il contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento -, promossa in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 114, 118, 119 Cost. I requisiti, desumibili dalla giurisprudenza della Corte, affinché le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possano qualificarsi princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica sono, in primo luogo, che esse si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi. La disposizione censurata risponde a detti requisiti, e come tale va considerata principio fondamentale, in quanto, con il citato comma 198, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa complessiva per il personale. Tale obiettivo, pur non riguardando la generalità della spesa corrente, ha tuttavia rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, e concerne non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, nel quale confluisce il complesso degli oneri relativi al personale, ivi compresi, ai sensi dell'ultima parte del comma 198, quelli per il personale «a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione». Il carattere della transitorietà del contenimento complessivo, richiesto dalla citata giurisprudenza della Corte, risulta poi dal fatto che detto contenimento è destinato ad operare per un periodo determinato (triennio 2006-2008), periodo successivamente ridotto al solo anno 2006, in forza dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. - Sui principi fondamentali in tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 88/2006, n. 449 e n. 417/2005, n. 36 e n. 4/2004. - Sulla formulazione, da parte della legislazione statale, di norme, dichiarate illegittime, che prevedevano limiti puntuali a specifiche voci di spesa, v. citate sentenze n. 88/2006, n. 449, n. 417/2005, n. 390/2004.

Massima n. 31308

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 198, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - che prevede il contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento -, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. per ritenuta lesione della potestà legislativa residuale riconosciuta alle Regioni in materia di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale delle stesse, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario. La disposizione censurata pone, infatti, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui fissazione è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Né rileva in contrario che la disposizione denunciata possa avere influenza sull'organizzazione degli uffici regionali e degli enti da essi dipendenti, risolvendosi detta influenza in una mera circostanza di fatto, come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale. - Sulla ininfluenza, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, di riflessi di mero fatto di una disposizione censurata, v. citate sentenze n. 95/2007, n. 417/2005, n. 353/2004, n. 36/2004.

Massima n. 31309

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 198, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - che prevede il contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento -, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per dedotta irrazionalità della misura di contenimento della spesa prevista dalla disposizione denunciata, sotto il profilo che tale misura si applicherebbe in modo indifferenziato a tutto il personale, senza distinzioni tra i diversi rapporti di lavoro. Le ricorrenti muovono dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui ad esse non sarebbe consentito calibrare le misure necessarie al conseguimento di detto obiettivo adeguandole alle peculiarità dei vari tipi di rapporto di lavoro. Al contrario, proprio l'accertata natura di principio fondamentale della norma censurata consente alle Regioni di provvedere esse stesse, in piena autonomia, a differenziare le misure necessarie al raggiungimento dell'indicato obiettivo, tenendo conto delle diverse esigenze dei vari settori dell'amministrazione regionale.

Massima n. 31310

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 198, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - che prevede il contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - sollevata, in riferimento agli artt. 114 e 118 della Costituzione, denunciando «il detrimento complessivo degli enti regionali e locali» e l'incidenza «sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività regionali». Tali censure, genericamente argomentate, ripropongono nella sostanza le medesime ragioni di illegittimità prospettate dalla ricorrente con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.

Massima n. 31311

Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede le modalità di applicazione della disposizione la quale dispone il contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento. Difatti, la sua natura integrativa del comma 198 è del tutto evidente, perché esso si limita a determinare le modalità di computo della spesa per il personale oggetto della riduzione, prevedendo che «le spese di personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004».

Massima n. 31312

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede l'imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) del limite di contenimento della spesa per il personale, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento. La natura integrativa di detta disposizione risulta dal fatto che essa, nel riferirsi al contenimento della spesa per il personale del servizio sanitario nazionale, qualifica espressamente il comma 198 come «strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».

Massima n. 31313

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, quale convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, che prevede il monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale. La censurata disposizione si salda al comma 198, consentendo il controllo sulla sua effettiva applicazione. Infatti essa è diretta a stabilire le modalità attraverso le quali si deve procedere «alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198» medesimo. Peraltro il comma 204 è anche norma di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ed è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) , Cost.

Massima n. 31314

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 205, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che «le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi», collegando l'obiettivo di cui al comma 198 (contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento) con quello più generale, anch'esso di finanza pubblica, della riduzione dei disavanzi. Infatti, la disposizione censurata costituisce essa stessa un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui formulazione è riservata alla competenza legislativa dello Stato.

Massima n. 31315

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 200 e 201, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali prevedono indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di personale per la contrattazione integrativa, di limitazione dell'utilizzo di personale a tempo determinato e di riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali. Infatti, le norme impugnate, al fine dell'attuazione del principio di cui al comma 198, si limitano ad attribuire una mera facoltà ai loro destinatari e, quindi, sono prive di attitudine lesiva delle competenze delle Regioni.

Massima n. 31316

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 comma 202, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che «Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311». Tale disposizione non è correlata al comma 198 ed impone una puntuale modalità di utilizzo di risorse proprie delle Regioni, sicché non introduce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ma si risolve in una specifica prescrizione di destinazione di dette risorse, la quale esula dalla competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost. e lede l'autonomia finanziaria garantita alle Regioni dall'art. 119 Cost.

Massima n. 31317

Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 206, in quanto qualifica come princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi da 198 a 205, le quali, secondo le Regioni ricorrenti, avrebbero invece, natura di norme di dettaglio. Difatti, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Ciò comporta, con riferimento al caso di specie, che la natura dei commi da 198 a 205 non dipende dalla qualificazione data dal comma 206, ma resta quella data dalla Corte costituzionale in sede di scrutinio delle relative questioni. - In senso analogo sulla rilevanza dell'autoqualificazione di norma di legge quale principio fondamentale, v., ex plurimis , citate sentenze n. 447/2006 e n. 482/1995.

Massima n. 31318

Sono inammissibili, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 206, in riferimento ai commi 200, 201 e 202. Quanto ai commi 200 e 201, le relative questioni sono state dichiarate non fondate, perché riguardanti disposizioni prive di efficacia vincolante e di attitudine lesiva. Di qui, l'inammissibilità, per carenza di interesse, delle questioni riferite al comma 206, nella parte in cui esso richiama detti commi, in quanto in tal modo detto comma attribuisce natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica a disposizioni che hanno un siffatto contenuto non lesivo. Quanto al comma 202, la sua accertata incostituzionalità comporta il venir meno delle questioni relative al comma 206 nella parte in cui si riferisce a detto comma e, conseguentemente, l'inammissibilità delle stesse questioni per mancanza di oggetto.

Massima n. 31319

Non sono fondate le questioni di legittimità dell'art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate in quanto la contemporanea vigenza del comma 198 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dal comma 204 della stessa legge, come applicabile anche alle le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) e del comma 148 dello stesso art. 1 della medesima legge, disciplinanti in modo diverso la stessa fattispecie, creerebbe un'antinomia non risolvibile in base ai comuni canoni ermeneutici e tale da comportare la violazione del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, il comma 204 deve essere inteso, per gli enti ad autonomia speciale, nel senso che gli «adempimenti previsti dal comma 198» - espressamente richiamati dallo stesso comma 204 per circoscrivere l'oggetto del monitoraggio - sono esclusivamente quelli diretti a realizzare l'obiettivo del contenimento della spesa definito con l'accordo di cui al comma 148. Ne consegue che il richiamo al comma 198, contenuto nel comma 204, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ha il significato di riferire il monitoraggio ivi previsto al rispetto delle misure concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze negli accordi stipulati ai sensi del comma 148 e non quello di rendere direttamente applicabile a tali enti il comma 198.

Massima n. 31320

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalle Regioni e Province ad autonomia differenziata, per l'ipotesi dell'applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata sono in parte non fondate e in parte inammissibili, per le medesime ragioni già esposte con riferimento alle analoghe questioni sollevate dalle Regioni a statuto ordinario.

Massima n. 31321

Non sono fondate le questioni di legittimità dell'art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate nell'ipotesi dell'applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Infatti, in relazione alla ritenuta violazione dei parametri statutari (art. 10, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3, comma 1, lettera f) , dello statuto Regione Valle d'Aosta e relative norme di attuazione; art. 14, lettere p) e q) dello statuto della Regione Siciliana; artt. 4, comma 2, n. 1- bis , 48 e 53 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; artt. 4, 80 e 81, titolo VI dello statuto Trentino-Alto Adige; artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; artt. 10, 17 e 18 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268), va rilevato che essi non attribuiscono agli enti ad autonomia speciale ricorrenti competenze legislative che possano essere lese da princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica attinenti alla spesa, come quello posto dal legislatore statale con il comma 198. Tali princípi devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica. - In senso analogo, v., citate, sentenze n. 82/2007, n. 267/2006,n. 417/2005, n. 353, n. 345 e n. 36/2004, n. 416/1995.

Massima n. 31322

Le questioni promosse dagli enti ad autonomia speciale in relazione al comma 202 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per ritenuta violazione degli artt. 3, 117, comma terzo, e 119 Cost.; art. 10, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3, comma 1, lettera f) , statuto Regione Valle d'Aosta, e relative norme di attuazione; art. 14, lettere p) e q) , statuto della Regione Siciliana; artt. 4, comma 2, n. 1- bis , 48 e 53, statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; artt. 4, 80 e 81, titolo VI, statuto Trentino-Alto Adige; artt. 2 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; artt. 10, 17 e 18, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, sono assorbite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma.

Massima n. 31323

E' inammissibile per carenza di oggetto la questione di legittimità costituzionale sollevata per ritenuta violazione degli artt. 3, 117, comma terzo, e 119, Cost.; art. 10, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3, comma 1, lettera f) , statuto Regione Valle d'Aosta, e relative norme di attuazione, nella parte in cui questo qualifica come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica la disposizione di cui al comma 202, in considerazione dell'accertata incostituzionalità di tale norma.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 202 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la Regione Siciliana e all'art. 119 Cost., dalla Regione Siciliana; in riferimento all'art. 119 Cost. e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Bolzano; in riferimento all'art. 119 Cost., agli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all'art. 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost., agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli artt. 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze