Corte costituzionale
Ordinanza n. 72/2007
Corte cost., ord. 9 marzo 2007, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 72/2007
- Data di deposito
- 9 marzo 2007
- Data di decisione
- 21 febbraio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 171, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 171, comma 3, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
- legge n. 168 del 17 agosto 2005
- art. 213, comma 2, sexies, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 31085
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Infatti, il giudice a quo , limitandosi ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali senza fornire alcuna motivazione in proposito, ha omesso completamente di descrivere le fattispecie oggetto di ciascuno dei giudizi a quibus , e ciò si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. - Per l'affermazione secondo cui l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo si risolve nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, della questione, v., citate, ordinanza n. 376/2006, nonché, ex plurimis , ordinanza nn. 459, 439, 339/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Scicli, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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