Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/2007

Corte cost., ord. 9 marzo 2007, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
72/2007
Data di deposito
9 marzo 2007
Data di decisione
21 febbraio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:72

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31085

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Infatti, il giudice a quo , limitandosi ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali senza fornire alcuna motivazione in proposito, ha omesso completamente di descrivere le fattispecie oggetto di ciascuno dei giudizi a quibus , e ciò si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. - Per l'affermazione secondo cui l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo si risolve nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, della questione, v., citate, ordinanza n. 376/2006, nonché, ex plurimis , ordinanza nn. 459, 439, 339/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Scicli, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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