Corte costituzionale
Ordinanza n. 63/2007
Corte cost., ord. 2 marzo 2007, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 63/2007
- Data di deposito
- 2 marzo 2007
- Data di decisione
- 19 febbraio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 3, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 31056
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 76, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente muove dall'errato presupposto interpretativo in forza del quale la norma impugnata condizionerebbe, nella fase dibattimentale, la pronuncia di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto al «consenso», manifestato in forma espressa, dell'imputato e della persona offesa, mentre lo stesso tenore letterale della disposizione in questione prevede, ai fini dell'operatività dell'istituto de quo nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale, non già una condizione positiva (il «consenso»), ma una condizione negativa (la non opposizione: «se l'imputato e la persona offesa non si oppongono»), ditalchè una manifestazione di volontà è necessaria non già al fine di permettere la dichiarazione della particolare tenuità del fatto, quanto piuttosto al fine di impedirla. Il predetto vizio di prospettiva rende del tutto inadeguata la motivazione in ordine alla rilevanza della questione, in quanto il giudice rimettente non specifica se l'imputato nel giudizio a quo e la persona offesa si siano opposte alla predetta definizione alternativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 76, 101 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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