Corte costituzionale
Ordinanza n. 463/2007
Corte cost., ord. 28 dicembre 2007, n. 463
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 463/2007
- Data di deposito
- 28 dicembre 2007
- Data di decisione
- 13 dicembre 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:463
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
- art. 3, comma 2, ter, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
- art. 3, comma 2, quater, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
- legge di conversione n. 21 del 27 gennaio 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 23, statuto regione Sicilia
- art. 113, Costituzione
- art. 125, Costituzione
Massime
Massima n. 32016
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione e all'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2- bis , 2- ter e 2- quater , del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al TAR del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ), la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata, anche «d'ufficio», con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ), e anche nei procedimenti in corso (comma 2- quater ). Questioni analoghe sono infatti già state dichiarate non fondate e non vengono addotti argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati. - Per la dichiarazione di non fondatezza delle medesime questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (norma, quest'ultima, censurata da tutti i rimettenti salvo quello calabrese), del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi inseriti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (parametro, quest'ultimo, evocato solo dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania) – dai Tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli, della Calabria, sede di Catanzaro, della Liguria e della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze