Corte costituzionale
Ordinanza n. 449/2007
Corte cost., ord. 21 dicembre 2007, n. 449
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 449/2007
- Data di deposito
- 21 dicembre 2007
- Data di decisione
- 12 dicembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:449
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31993
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 353, 354 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 46 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace - definitivamente pronunciando - ha declinato la propria competenza. L'ordinanza di rimessione, infatti, è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello.
Massima n. 31994
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 cod. proc. civ. (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 42 cod. proc. civ. in tema di regolamento necessario di competenza, avverso le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ. senza decidere il merito della controversia. Invero, il Tribunale rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione dello stesso entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello. Tale lacuna comporta la mancata precisazione degli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio a quo , per il quale il rimettente stesso espone il sopravvenuto difetto di interesse. Inoltre, la questione è proposta in via alternativa rispetto ad altra e non già in via subordinata come formalmente enunciato nell'ordinanza di rimessione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 353 e 354 del codice di procedura civile (anche in combinato disposto con l'art. 46 del codice di procedura civile) e dell'art. 46 del codice di procedura civile (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 del codice di procedura civile) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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