Corte costituzionale

Ordinanza n. 392/2007

Corte cost., ord. 23 novembre 2007, n. 392

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
392/2007
Data di deposito
23 novembre 2007
Data di decisione
19 novembre 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:392

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 231, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 232, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 233, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31844

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti. Le questioni risultano infatti sollevate sulla base di un presupposto interpretativo - quello secondo cui in presenza di una istanza di definizione, in appello, del giudizio di responsabilità amministrativa avanzata dal condannato in primo grado, il potere di cognizione della Corte dei conti sia limitato alla verifica delle condizioni formali di ammissibilità della domanda - erroneo, in quanto le norme censurate non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, essendo dirette a determinare, con un rito abbreviato, quanto dovuto dai responsabili in base alle norme proprie del sistema della responsabilità amministrativa, ed hanno una finalità di accelerazione dei giudizi e di garanzia dell'incameramento certo ed immediato della relativa somma. - Negli stessi termini v., citata, sentenza n. 183/2007.

Massima n. 31845

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza, perché le norme censurate sarebbero applicabili soltanto ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna, e non anche, irragionevolmente, ai soggetti nei cui confronti la sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata, in appello, a séguito di gravame interposto dal pubblico ministero. Nel giudizio a quo , infatti, gli amministratori comunali sono stati condannati in primo grado. - Negli stessi termini v., citata, sentenza n. 183/2007.

Massima n. 31846

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché al pubblico ministero contabile sarebbe assegnata una funzione, limitata e marginale, di carattere consultivo. Tale questione è stata infatti sollevata senza una previa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili, non avendo il rimettente verificato se il procedimento in camera di consiglio, applicabile nella specie, consenta o meno la partecipazione di tutte le parti ovvero se in detto procedimento il giudice si debba limitare ad un vaglio dell'istanza scritta e del parere scritto del pubblico ministero. - Negli stessi termini v., citata, sentenza n. 183/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti in giudizi,

1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze, indicate in epigrafe, iscritte ai numeri 146, 279 e 311 del registro ordinanze del 2007.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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