Corte costituzionale

Ordinanza n. 309/2007

Corte cost., ord. 20 luglio 2007, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
309/2007
Data di deposito
20 luglio 2007
Data di decisione
10 luglio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:309

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31627

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e degli artt. 26 e 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione, nella parte in cui nel disciplinare la composizione dei collegi, l'assegnazione dei ricorsi e la nomina del relatore, riconoscerebbero al presidente delle commissioni tributarie una discrezionalità assoluta. Posto che tutte le disposizioni censurate presuppongono il riferimento all'art. 24, comma 1, lettera f ), del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, che, nell'elencare le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dispone che quest'ultimo stabilisce «i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti», criteri sulla base dei quali deve avere luogo sia la composizione delle sezioni, sia la composizione - all'interno delle sezioni - dei collegi giudicanti, ad opera del presidente delle commissioni tributarie, nonché l'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni e la nomina del relatore, la questione avrebbe dovuto avere ad oggetto in primo luogo l'art. 24, comma 1, lettera f ), del d.lgs. n. 545 del 1992; l'omessa denuncia di tale norma, che è quella sulla quale si basano tutte le altre, si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura e comporta la manifesta inammissibilità della questione. - V. ordinanze n. 210/2006, n. 96/2004 e n. 417/2001.

Massima n. 31628

E' manifestamente inammissibile la questione proposta, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 Cost., nei confronti della «disposizione interna alla sezione n. 5 d'assegnazione dei ricorsi ai collegi 1° e 2°», avendo essa ad oggetto un atto privo di forza di legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), degli artt. 26 e 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e della «disposizione interna» del Presidente della V sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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