Corte costituzionale
Ordinanza n. 309/2007
Corte cost., ord. 20 luglio 2007, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 309/2007
- Data di deposito
- 20 luglio 2007
- Data di decisione
- 10 luglio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:309
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 26, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 30, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 31627
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e degli artt. 26 e 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione, nella parte in cui nel disciplinare la composizione dei collegi, l'assegnazione dei ricorsi e la nomina del relatore, riconoscerebbero al presidente delle commissioni tributarie una discrezionalità assoluta. Posto che tutte le disposizioni censurate presuppongono il riferimento all'art. 24, comma 1, lettera f ), del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, che, nell'elencare le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dispone che quest'ultimo stabilisce «i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti», criteri sulla base dei quali deve avere luogo sia la composizione delle sezioni, sia la composizione - all'interno delle sezioni - dei collegi giudicanti, ad opera del presidente delle commissioni tributarie, nonché l'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni e la nomina del relatore, la questione avrebbe dovuto avere ad oggetto in primo luogo l'art. 24, comma 1, lettera f ), del d.lgs. n. 545 del 1992; l'omessa denuncia di tale norma, che è quella sulla quale si basano tutte le altre, si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura e comporta la manifesta inammissibilità della questione. - V. ordinanze n. 210/2006, n. 96/2004 e n. 417/2001.
Massima n. 31628
E' manifestamente inammissibile la questione proposta, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 Cost., nei confronti della «disposizione interna alla sezione n. 5 d'assegnazione dei ricorsi ai collegi 1° e 2°», avendo essa ad oggetto un atto privo di forza di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), degli artt. 26 e 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e della «disposizione interna» del Presidente della V sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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