Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/2007

Corte cost., ord. 29 marzo 2007, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
112/2007
Data di deposito
29 marzo 2007
Data di decisione
19 marzo 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:112

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31190

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice di sospendere il procedimento penale, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale, anziché di pronunciare sentenza «meramente processuale» e «non produttiva di effetti preclusivi». Invero, la questione proposta è priva di rilevanza nel giudizio a quo , poiché la disposizione impugnata, che si limita a disciplinare gli «accertamenti sulla capacità dell'imputato», anteriori e prodromici all'eventuale adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento, è già stata applicata dal giudice rimettente, che infatti dichiara di avere preliminarmente accertato l'infermità mentale dell'imputato, tramite perizia psichiatrica.

Massima n. 31191

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice di sospendere il procedimento penale, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale, anziché di pronunciare sentenza «meramente processuale» e «non produttiva di effetti preclusivi». Invero, analoga questione di costituzionalità, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 33 del 2003, ove si è rilevato che l'intervento richiesto dal rimettente - e cioè l'introduzione della possibilità della pronuncia di una sentenza dotata di efficacia "meramente processuale" - «oltre a rientrare, quanto a casi e disciplina, nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa», «riverbererebbe i suoi effetti anche sul piano del decorso dei termini di prescrizione del reato», «così vanificando l'eventuale futura "ripresa" del procedimento, ove, in ipotesi risultasse errata la prognosi di irreversibilità della incapacità processuale dell'imputato». - Vedi anche, citata, l'ordinanza n. 298/1991.

Massima n. 31192

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice di sospendere il procedimento penale, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale, anziché di pronunciare sentenza «meramente processuale» e «non produttiva di effetti preclusivi». Invero, analoga questione di costituzionalità è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 281 del 1995, nella quale si è affermato che non è «ravvisabile una lesione del diritto di difesa, derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilità che venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non è in grado di difendersi», poiché «fra il diritto di essere giudicato (che non esclude che all'esito del giudizio venga pronunciata condanna) e il diritto di autodifendersi deve, infatti, ritenersi prevalente quest'ultimo». Inoltre, con la medesima sentenza la Corte ha ritenuto, che «non appare vulnerato neppure il principio di obbligatorietà dell'azione penale perché, a parte la possibilità per il pubblico ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70, terzo comma, del codice di procedura penale, l'esercizio dell'azione penale è solo sospeso a tutela del diritto costituzionalmente tutelato all'autodifesa». Infine, per ciò che concerne la violazione dell'art. 3, la dedotta equiparazione tra due situazioni ontologicamente diverse, quali l'infermità mentale «cronica» e quella «transeunte», appare del tutto corrispondente alla ratio sottesa all'art. 70 cod. proc. pen., posto che in entrambe le ipotesi l'imputato si trova menomato, fino a che perdura immutata l'infermità di mente, nella propria "libertà di autodeterminazione", coessenziale all'esercizio del diritto di difesa, sicché il legislatore ha ritenuto di prevedere la sospensione del procedimento. - In relazione alla tutela della "liberta di autodeterminazione" dell'imputato, v., citata, sentenza n. 281/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Latina con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Latina con la medesima ordinanza;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Latina con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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