Corte costituzionale
Sentenza n. 49/2006
Corte cost., sent. 10 febbraio 2006, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/2006
- Data di deposito
- 10 febbraio 2006
- Data di decisione
- 6 febbraio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. a), legge della Regione Veneto n. 21 del 5 novembre 2004
- art. 3, comma 3, legge della Regione Veneto n. 21 del 5 novembre 2004
- art. 19, legge n. 21 del 3 novembre 2004
- art. 27, comma 4, legge n. 21 del 3 novembre 2004
- art. 1, comma 1, legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004
- art. 1, limitatmente alle parole "salvo quanto disposto dalla presente legge", legge della Regione Lombardia n. 31 del 3 novembre 2004
- art. 4, legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004
- art. 3, eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004
- art. 1, legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004
- art. 6, comma 1, legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004
- art. 6, comma 2, legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004
- art. 6, comma 5, legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004
- art. 8, legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004
- decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004
- art. 5, comma 1, legge n. 191 del 30 luglio 2004
- art. 32, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 33, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 33, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 33, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 33, comma 3, ad eccezione della lettera d), legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 34, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 33, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 34, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 34, comma 2, eccettuate le lettere b), c), d) ed e), legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 2, comma 1, legge della Regione Toscana n. 53 del 20 ottobre 2004
- art. 2, comma 2, legge della Regione Toscana n. 53 del 20 ottobre 2004
- art. 2, comma 5, lett. c), legge della Regione Toscana n. 53 del 20 ottobre 2004
- art. 2, comma 6, legge della Regione Toscana n. 53 del 20 ottobre 2004
- art. 3, comma 1, legge della Regione Marche n. 23 del 29 ottobre 2004
- art. 3, comma 3, legge della Regione Marche n. 23 del 29 ottobre 2004
- art. 2, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 31 del 3 novembre 2004
- art. 2, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 31 del 3 novembre 2004
- art. 3, comma 1, lett. c), legge della Regione Veneto n. 21 del 5 novembre 2004
- art. 20, comma 1, lett. a), legge della Regione Umbria n. 21 del 3 novembre 2004
- art. 21, comma 1, lett. c), legge della Regione Umbria n. 21 del 3 novembre 2004
- art. 21, comma 1, lett. d), legge della Regione Umbria n. 21 del 3 novembre 2004
- art. 21, comma 1, lett. e), legge della Regione Umbria n. 21 del 3 novembre 2004
- art. 21, comma 1, lett. h), legge della Regione Umbria n. 21 del 3 novembre 2004
- art. 26, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 3, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 31 del 3 novembre 2004
- art. 29, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 8, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
- art. 20, comma 1, lett. c), legge della Regione Umbria n. 21 del 3 novembre 2004
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 32, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 32, comma 43, decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003
- legge n. 326 del 24 novembre 2003
- art. 33, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- decreto legge n. 269 del 30 novembre 2003
- art. 32, comma 25, legge n. 326 del 24 novembre 2003
- art. 32, comma 27, legge n. 326 del 24 novembre 2003
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 3, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett.a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett.e), Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 30144
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera a) , e 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, censurato in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere l) e s) , e terzo, della Costituzione, agli artt. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (come modificato dall'art. 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e 33, e all'art. 32, commi 25 e 27 del citato decreto legge n. 326 del 2003). La deliberazione del Consiglio dei ministri contiene infatti una generica determinazione di impugnare la legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, e la allegata relazione del Ministro per gli affari regionali non fa menzione, fra le diverse norme da impugnare, dell'art. 3, comma 1, lettera a) , né dell'art. 3, comma 3. - Sulla necessità che la delibera del Consiglio dei Ministri o la relazione ministeriale a cui questa rinvii debbano necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si ritiene di impugnare, v. le citate sentenze n. 300/2005, n. 43 e n. 134/2004, n. 315/2003, n. 533/2002.
Massima n. 30145
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 27, comma 4, della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, censurati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) , e l) , e 3, e 119, comma secondo, della Costituzione, e all'art. 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. La deliberazione del Consiglio dei ministri contiene una generica determinazione di impugnare la legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, e la allegata relazione del Ministro per gli affari regionali non fa menzione, fra le diverse norme da impugnare, dell'art. 19 e dell'art. 27, comma 4, senza che possa attribuirsi rilievo alla generica affermazione di connessione di dette norme con altre ritualmente censurate. - Sulla necessità che la delibera del Consiglio dei Ministri o la relazione ministeriale a cui questa rinvii debbano necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si ritiene di impugnare, v. le citate sentenze n. 300/2005, n. 43 e n. 134/2004, n. 315/2003, n. 533/2002.
Massima n. 30146
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, censurato, in riferimento agli artt. 3, 42, 81, 117, comma secondo, lettere a) , e) , g) , l) e s) , e 119 della Costituzione. La deliberazione del Consiglio dei ministri contiene una generica determinazione di impugnare la legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, e la allegata relazione del Ministro per gli affari regionali non fa menzione, fra le diverse norme da impugnare, dell'art. 1, comma 1. - Sulla necessità che la delibera del Consiglio dei Ministri o la relazione ministeriale a cui questa rinvii debbano necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si ritiene di impugnare, v. le citate sentenze n. 300/2005, n. 43 e n. 134/2004, n. 315/2003, n. 533/2002.
Massima n. 30147
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, censurato, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) ed l) , e terzo, e 119 della Costituzione, limitatamente alle parole «salvo quanto disposto dalla presente legge». La indicata disposizione risulta infatti menzionata nell'epigrafe del ricorso tra quelle oggetto di impugnazione, ma difetta ogni argomentazione, sicché la censura manca dei requisiti minimi che gli atti introduttivi del giudizio in via principale devono presentare. - Circa i necessari requisiti dei ricorsi con i quali vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale in via principale, v. le citate sentenze n. 423 e n. 286/2004.
Massima n. 30148
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, 4, 6, commi 1, 2 e 5, e 8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 81, 117, comma secondo, lettere a) , e) , g) , l) e s) , e 119 della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, formulata sul rilievo che, essendo dedotto un vizio formale - nella specie, essere dette disposizioni state emanate quando era oramai decorso il termine di quattro mesi (scaduto il 12 novembre 2004) stabilito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'emanazione della legge di cui al comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 -, la censura avrebbe dovuto essere rivolta avverso l'intera legge. Il limite temporale all'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in materia di condono edilizio straordinario concerne esclusivamente le disposizioni che, specificando l'ambito degli interventi condonabili sul versante amministrativo, si discostano dalle previsioni dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003, e come risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 196 del 2004, mentre non incontra limiti temporali del genere il potere legislativo regionale che si svolga in conformità dell'art. 32 o nell'ambito di una qualsiasi ordinaria materia legislativa di competenza della Regione.
Massima n. 30149
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 3, eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, 4, 6, commi 1, 2 e 5, e 8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10. Premesso che la prescrizione del termine di quattro mesi da parte dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, dà attuazione a quanto espressamente statuito al punto 7 del dispositivo della sentenza n. 196 del 2004, il quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, «nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale», e premesso altresì che nella medesima sentenza tale termine risulta configurato come perentorio, essendosi previsto che, ove le Regioni non dovessero esercitare il proprio potere entro il termine prescritto, «non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come convertito in legge», le disposizioni censurate, le quali dettano norme in tema di sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, sono state emanate quando il detto termine perentorio era già scaduto, non potendosi del resto ritenere che il medesimo termine decorresse non dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 168, bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 191, in quanto il riferimento al termine di quattro mesi è contenuto nel primo periodo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge e individua in modo espresso, come dies a quo , la «data di entrata in vigore del presente decreto». Restano assorbite le ulteriori questioni concernenti le disposizioni della legge della Regione Campania.
Massima n. 30150
E' manifestamente infondata la richiesta che la Corte costituzionale sollevi avanti a sé, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione e per violazione del principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, «nella parte in cui limita a soli quattro mesi il termine per l'esercizio della potestà legislativa regionale», trattandosi di termine incongruo rispetto alla pluralità di contenuti e alla complessità delle scelte che il legislatore regionale doveva operare. Ribadita la natura perentoria del termine, come già affermato nella sentenza n. 196 del 2004, deve rilevarsi che numerose Regioni hanno adottato la legge di cui all'art. 26 del decreto legge n. 269 del 2003 entro il termine prescritto, senza che siano emersi problemi particolari.
Massima n. 30151
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, 117 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 21, il quale disciplina in linea generale gli interventi non ammessi a sanatoria, aggiungendo a quelli ritenuti tali dalla normativa statale di principio, anche gli interventi e le opere «per la cui realizzazione siano stati utilizzati contributi pubblici erogati successivamente al 1995 a qualunque titolo dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali», nonché gli interventi realizzati su unità abitative già oggetto di titolo in sanatoria, ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47 del 1985 o dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, «per la regolarizzazione amministrativa di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione nonché interventi di ampliamento o soprelevazione che abbiano comportato nuove unità immobiliari». Premesso che, in base alle indicazioni contenute nella sentenza n. 196 del 2004, interamente recepite dal legislatore con il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, alle Regioni deve essere riconosciuto un significativo potere legislativo in tema di possibilità, di ampiezza e di limiti del condono edilizio straordinario sul versante amministrativo, non costituisce irragionevole scelta legislativa la subordinazione da parte della Regione della condonabilità delle opere abusive alla ulteriore condizione che le medesime non siano state realizzate con contributi pubblici erogati successivamente all'ultimo condono, ovvero che non abbiano già beneficiato di precedenti condoni, volendosi evidentemente in tal modo penalizzare la reiterazione di comportamenti illeciti, nonché l'utilizzo di denaro pubblico per la realizzazione di opere abusive.
Massima n. 30152
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) , l) , e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 21, il quale dispone che «in tutto il territorio della Regione non è ammesso il rilascio dei titoli in sanatoria per la costruzione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, si deve riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30153
Non è fondata, per le medesime ragioni di cui alla massima I, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 21, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) , l) , e terzo, e 119 della Costituzione, nella parte in cui limita in modo sostanziale l'ammissibilità della sanatoria per gli ampliamenti e le sopraelevazioni, discostandosi dai limiti previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30154
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 3 (ad eccezione della lettera d) ), e dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 21, censurati, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui ammettono la sanatoria straordinaria (soltanto) di interventi edilizi «che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, si deve riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1». - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30155
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) , l) , e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 21, il quale impone che edifici con destinazione d'uso non abitativa possano essere condonati solo se mantengono per venti anni questo tipo di destinazione. Trattasi, infatti, di disposizione che non vieta l'esercizio da parte degli enti locali del potere di ridefinire le destinazioni d'uso, ma incide soltanto sulla possibilità che coloro che abbiano beneficiato del condono in relazione ad immobili destinati ad usi non abitativi possano successivamente mutarne la destinazione d'uso, aggirando la relativa disciplina.
Massima n. 30156
Non sono fondate, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, il quale esclude dalla sanatoria gli interventi di ristrutturazione edilizia «realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, fatto salvo quanto disposto dal comma 2», e dell'art. 34, comma 2, lettere a) e d) , della medesima legge, il quale ammette a sanatoria gli interventi di ristrutturazione purché ricorrano le condizioni elencate e siano conformi alla legislazione urbanistica, stabilendo, in particolare, alla lettera a) , che sono ammessi a sanatoria gli interventi di ristrutturazione edilizia che «non comportino aumento delle unità immobiliari, fatte salve quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, si deve riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1». - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30157
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) , l) , e terzo, e 119 della Costituzione, nella parte in cui ammette alla sanatoria edilizia soltanto «le opere e gli interventi (...) realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso» (lettera a), escludendo dall'ambito di applicazione del condono gli immobili realizzati in assenza di permesso di costruire, ed inoltre, nella parte in cui subordina la sanabilità al «rispetto dei limiti indicati dal comma 2». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30158
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) , l) , e terzo, e 119 della Costituzione, nella parte in cui individua gli interventi non suscettibili di sanatoria. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30159
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, lettera c) , della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, il quale esclude del tutto dalla sanatoria «le opere e gli interventi in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'entrata in vigore» della medesima legge. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, si deve riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1». - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30160
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettere a) , e) , l) , e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, ai sensi del quale, «qualora i vincoli di cui al comma 4 e al comma 5, lettera a) , siano istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 47/1985. Si applica ugualmente l'articolo 32 della legge n. 47/1985 per la sanatoria delle opere di cui al comma 5, lettera a) , conformi agli strumenti urbanistici». La disposizione censurata, infatti, disciplina semplicemente la sanatoria delle opere realizzate su aree sulle quali siano stati apposti, dopo l'entrata in vigore della legge regionale, i vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'art. 33, della legge n. 47 del 1985 ovvero i vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici, relativi a parchi e aree protette di cui all'art. 32 della medesima legge, subordinandola al parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo, in tal modo dando rilevanza anche ai vincoli imposti successivamente alla realizzazione dell'intervento abusivo secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa.
Massima n. 30161
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge regionale della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23, censurato, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) e l) , e terzo, e 119 della Costituzione, nella parte in cui introduce limiti quantitativi all'ambito degli interventi ammessi alla sanatoria straordinaria, riducendo le volumetrie massime assentibili ed escludendo quasi del tutto la sanatoria per le nuove costruzioni residenziali. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia alla al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole, mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30162
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, censurato, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) e l) , e terzo, e 119 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla sanatoria straordinaria le «nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge»; nonché nella parte in cui appare escludere anche le opere realizzate in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali; ed infine, nella parte in cui riduce - in relazione agli ampliamenti - i limiti massimi di volumetria aggiuntiva ammessi a sanatoria straordinaria, consentendoli solo ove contenuti entro il «20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole, mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30163
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) e l) , e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, il quale stabilisce che «non sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso, qualora superiori a 500 metri cubi per singola unità immobiliare e non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole, mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30164
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c) ,della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, censurato, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) e l) , e terzo, e 119 della Costituzione, nella parte in cui dispone che «le tipologie di opera di cui all'allegato 1 della legge sul condono» sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che «le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole, mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30165
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) e l) , e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera a) , della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, il quale, nel disciplinare la sanabilità degli ampliamenti di fabbricati esistenti, introduce limiti quantitativamente diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole, mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30166
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) e l) , e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, lettera c) , della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, nella parte in cui, escludendo la sanabilità di opere abusive che comportino «utilizzo di aree in zona agricola per usi del suolo diversi da quello agricolo», determinerebbe una irragionevole diminuzione dell'ambito degli interventi condonabili. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole, mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30167
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) e l) , e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, lettera d) , della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, il quale, escludendo dal condono edilizio straordinario i «nuovi edifici, salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) », della medesima legge regionale, ridurrebbe l'ambito delle fattispecie passibili di sanatoria, in contrasto con i principi fondamentali posti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole, mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30168
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117, comma secondo, lettera l) , della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 21, comma 1, lettera e) , della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, nella parte in cui, escludendo la sanabilità dell'ampliamento di edifici la cui «intera» costruzione abbia già beneficiato di «precedenti condoni edilizi», introdurrebbe una disuguaglianza non sorretta da un principio della legislazione statale e discriminerebbe gli attuali proprietari degli edifici in questione che potrebbero essere soggetti diversi dagli autori dei precedenti abusi e dai proprietari degli immobili all'epoca in cui essi sono stati realizzati, incidendo altresì nella materia ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni, riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia alla al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30169
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell' 21, comma 1, lettera h) , della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, censurato, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a) , e) e l) , e terzo, e 119 della Costituzione, in quanto, nell'escludere dalla sanatoria gli interventi «di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444/1968, nonché nei centri storici», ad eccezione «di quelli di cui all'articolo 20, comma 2», equipara «i centri storici ai "siti archeologici" e tutti i relativi edifici a quelli sottoposti a vincolo extraurbanistico», così determinando una irragionevole diminuzione dell'ambito degli interventi per i quali è ammesso il condono edilizio. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia alla al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole, mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Massima n. 30170
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26, comma 4, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23. Premesso che nell'ambito della speciale normazione relativa al condono edilizio straordinario le Regioni non possono rimuovere i limiti massimi fissati dal legislatore statale, e premesso altresì che, tra i principi fondamentali cui esse devono attenersi, vi è quello, proprio a fini di certezza delle situazioni giuridiche, della previsione del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria al termine dello speciale procedimento disciplinato dalla normativa statale, la disposizione regionale censurata, la quale dispone che le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, ha contenuto più ampio rispetto alla normativa statale, prevedendo anche che in quest'ambito la sanatoria intervenga ope legis , dunque a prescindere dalla specifica richiesta e dalla concessione del titolo abilitativo in sanatoria.
Massima n. 30171
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23, nella parte in cui non prevede, quali ulteriori condizioni per la conseguibilità della sanatoria, che le opere abusive non residenziali non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e che le nuove costruzioni residenziali non superino complessivamente i 3.000 metri cubi. Con riguardo all'ampliamento degli immobili non residenziali, infatti, l'art. 3 legge reg. n. 23 del 2004 determina il limite in relazione (non già al volume, ma) al diverso criterio della superficie realizzabile, sicché, non ponendo alcun limite volumetrico, né richiamando le limitazioni del 30% e dei 750 metri cubi previsti - sia pure in via alternativa - dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, rende possibile, per gli immobili non residenziali, la realizzazione di ampliamenti superiori a quelli massimi previsti dalla normativa statale, in violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.
Massima n. 30172
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, censurato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l) , e terzo, della Costituzione, ove interpretato nel senso di escludere la sanabilità delle opere realizzate in aree vincolate solo se si tratti di vincolo di inedificabilità, e non anche se si tratti di vincolo diverso. La disposizione censurata si limita, infatti, a recepire la normativa statale concernente la sanatoria degli abusi realizzati nelle aree vincolate, senza introdurre ipotesi di sanatoria ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto-legge n. 269 del 2003.
Massima n. 30173
Non sono fondate, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l) , e terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, il quale stabilisce che qualora in sede di definizione della domanda di sanatoria o di controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione del professionista abilitato" contenga dichiarazioni non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo, «trova applicazione quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della medesima legge, secondo il quale «nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non veritiere del progettista necessarie ai fini del conseguimento del titolo stesso, l'Amministrazione comunale ne dà notizia all'Autorità giudiziaria nonché al competente Ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari». Le norme censurate, infatti, si limitano a prevedere un generico obbligo dell'amministrazione pubblica di comunicazione della notizia di dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria e all'ordine professionale, evidentemente perché questi verifichino, rispettivamente, la eventuale sussistenza di reati o di illeciti disciplinari, senza peraltro incidere in alcun modo sulla disciplina penale, ovvero sulla disciplina delle professioni.
Massima n. 30174
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera c) , della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, censurato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere a) , e) e l) , e terzo, della Costituzione, in quanto, nell'individuare le opere condonabili, contiene un riferimento alla data del 2 ottobre 2003, ove detta data possa essere riferita alla data di ultimazione delle opere condonabili, fissata al 31 marzo 2003 dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Dal tenore letterale della disposizione impugnata, infatti, emerge chiaramente che la data del 2 ottobre 2003 in essa contenuta è riferita alla vigenza delle norme urbanistiche e degli strumenti urbanistici rispetto ai quali devono essere valutati gli interventi, e non già all'epoca di realizzazione degli stessi, data fissata, invece, dallo stesso art. 20, comma 1, primo periodo, al 31 marzo 2003, in conformità con quanto disposto dall'art. 32, del decreto-legge n. 269 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), dell'art. 4, dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, e dell'art. 8, della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi), nella parte in cui non prevede, quali ulteriori condizioni per la conseguibilità della sanatoria, che le opere abusive non residenziali non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e che le nuove costruzioni residenziali non superino complessivamente i 3.000 metri cubi;
dichiara inammissibile l'impugnazione proposta, con il ricorso n. 3 del 2005, avverso l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte, con il ricorso n. 7 del 2005, avverso l'art. 3 comma 1, lettera a) e comma 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte, con il ricorso n. 8 del 2005, avverso l'art. 19 e l'art. 27, comma 4, della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta, con il ricorso n. 9 del 2005, avverso l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 10 del 2004,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, dell'art. 29, comma 2, dell'art. 32, dell'art. 33, commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 34, commi 1 e 2, lettera a), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché del «principio di autonomia degli enti locali», con il ricorso n. 114 del 2004;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, commi 2, 5, lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 115 del 2004;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche n. 23 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 2 del 2005;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, e dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 3 del 2005;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge della Regione Veneto n. 21 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 7 del 2005;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettere a) e c), , nonché dell'art. 21, comma 1, lettere c), d), e), h), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 8 del 2005.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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