Corte costituzionale
Sentenza n. 341/2006
Corte cost., sent. 27 ottobre 2006, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 341/2006
- Data di deposito
- 27 ottobre 2006
- Data di decisione
- 23 ottobre 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:341
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 6, lettera a), legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 30715
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 69, sesto comma, lettera a) , della legge 26 luglio 1975, n. 374 per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, assorbiti gli ulteriori profili di censura. La disposizione impugnata attribuisce alla competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza i reclami dei detenuti in materia di lavoro e, dal momento che tale organo decide necessariamente con rito camerale, non assicura al detenuto una difesa equivalente a quella offerta a tutti i lavoratori, poiché è consentito un contraddittorio puramente cartolare, che esclude la diretta partecipazione del lavoratore-detenuto al processo, e non garantisce adeguata tutela al datore di lavoro, posto che all'amministrazione penitenziaria è consentita solo la presentazione di memorie. > >- Sul valore centrale per il nostro sistema penitenziario del lavoro dei detenuti, finalizzato al recupero della persona, v., citata, sentenza n. 158/2001. > >- Sul rispetto delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, v. sentenza n. 26/1999, citata. > >- Sul divieto di discriminazione fra lavoratori detenuti e lavoratori non detenuti, v., citata, sentenza n. 49/1992. > >- Sull'illegittimità della scelta del rito camerale nell'eventualità in cui non vengano assicurati lo scopo e la funzione del processo, v., citate, sentenza n. 543/1989 e ordinanza n. 121/1994, ex plurimis . > >- Che la Costituzione non imponga un modello vincolante di processo si trova affermato, tra le altre, nelle ordinanze n. 389/2005 e n. 386/2004. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali e nella disciplina della competenza v., citate, sentenze n. 180/2004 e n. 206/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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