Corte costituzionale

Sentenza n. 341/2006

Corte cost., sent. 27 ottobre 2006, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
341/2006
Data di deposito
27 ottobre 2006
Data di decisione
23 ottobre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:341

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, comma 6, lettera a), legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 30715

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 69, sesto comma, lettera a) , della legge 26 luglio 1975, n. 374 per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, assorbiti gli ulteriori profili di censura. La disposizione impugnata attribuisce alla competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza i reclami dei detenuti in materia di lavoro e, dal momento che tale organo decide necessariamente con rito camerale, non assicura al detenuto una difesa equivalente a quella offerta a tutti i lavoratori, poiché è consentito un contraddittorio puramente cartolare, che esclude la diretta partecipazione del lavoratore-detenuto al processo, e non garantisce adeguata tutela al datore di lavoro, posto che all'amministrazione penitenziaria è consentita solo la presentazione di memorie. > >- Sul valore centrale per il nostro sistema penitenziario del lavoro dei detenuti, finalizzato al recupero della persona, v., citata, sentenza n. 158/2001. > >- Sul rispetto delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, v. sentenza n. 26/1999, citata. > >- Sul divieto di discriminazione fra lavoratori detenuti e lavoratori non detenuti, v., citata, sentenza n. 49/1992. > >- Sull'illegittimità della scelta del rito camerale nell'eventualità in cui non vengano assicurati lo scopo e la funzione del processo, v., citate, sentenza n. 543/1989 e ordinanza n. 121/1994, ex plurimis . > >- Che la Costituzione non imponga un modello vincolante di processo si trova affermato, tra le altre, nelle ordinanze n. 389/2005 e n. 386/2004. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali e nella disciplina della competenza v., citate, sentenze n. 180/2004 e n. 206/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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