Corte costituzionale
Sentenza n. 324/2006
Corte cost., sent. 6 ottobre 2006, n. 324
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 324/2006
- Data di deposito
- 6 ottobre 2006
- Data di decisione
- 2 ottobre 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:324
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 19, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 9, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30681
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto subordina al possesso della carta di soggiorno il riconoscimento del diritto degli stranieri alla pensione di inabilità. Premesso che al legislatore è consentito modificare il regime di un rapporto di durata, quale quello avente ad oggetto la corresponsione della pensione di inabilità, con misure che incidano negativamente - sia riguardo all' an , sia riguardo al quantum - sulla posizione del destinatario delle prestazioni, purché esse non ledano posizioni aventi fondamento costituzionale, e premesso altresì che ciò non comporta necessariamente che, ogniqualvolta sia introdotta una nuova disciplina legale di un rapporto di durata, essa necessariamente debba essere applicata ai rapporti già costituiti sulla base della previgente normativa, rappresentando il principio di irretroattività della legge un criterio generale cui uniformarsi in mancanza di deroghe, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, difetta, nella specie, una congrua motivazione nelle ordinanze di rimessione sulle ragioni per le quali la normativa censurata - che non si autoqualifica interpretativa e non contiene alcuna espressa disposizione derogatoria rispetto al principio generale di irretroattività della legge - debba essere applicata a rapporti di durata già venuti ad esistenza, e quindi non risulta presa in considerazione la possibilità di adottare una diversa interpretazione della normativa stessa, tale da sottrarla ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali di Milano e di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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