Corte costituzionale

Sentenza n. 274/2006

Corte cost., sent. 7 luglio 2006, n. 274

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
274/2006
Data di deposito
7 luglio 2006
Data di decisione
3 luglio 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:274

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, comma 1, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 1, legge n. 326 del 24 novembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30591

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 236, censurato in riferimento agli artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108 Cost.. Tale disposizione, la quale interpreta l'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 nel senso che le agevolazioni di cui al comma quinto - sgravi contributivi per le imprese agricole site nei territori montani o in zone agricole svantaggiate - non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (sgravio contributivo in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno e fiscalizzazione del contributo di malattia in favore delle imprese agricole tout court ), non può ritenersi irragionevole dal momento che, nella norma interpretata, il divieto di cumulabilità delle agevolazioni contributive era, sin dall'inizio, una delle possibili letture. > >- La legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario: sul punto v., citate, sentenze n. 39 e n. 135/2006, n. 291/2003, n. 374/2002. > >- V., citate, sentenze nn. 341 e 26/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione, dai Tribunali di Siena, di Lecco e di Catanzaro e dalla Corte d'appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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