Corte costituzionale
Sentenza n. 274/2006
Corte cost., sent. 7 luglio 2006, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/2006
- Data di deposito
- 7 luglio 2006
- Data di decisione
- 3 luglio 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:274
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 1, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 1, legge n. 326 del 24 novembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30591
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 236, censurato in riferimento agli artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108 Cost.. Tale disposizione, la quale interpreta l'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 nel senso che le agevolazioni di cui al comma quinto - sgravi contributivi per le imprese agricole site nei territori montani o in zone agricole svantaggiate - non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (sgravio contributivo in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno e fiscalizzazione del contributo di malattia in favore delle imprese agricole tout court ), non può ritenersi irragionevole dal momento che, nella norma interpretata, il divieto di cumulabilità delle agevolazioni contributive era, sin dall'inizio, una delle possibili letture. > >- La legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario: sul punto v., citate, sentenze n. 39 e n. 135/2006, n. 291/2003, n. 374/2002. > >- V., citate, sentenze nn. 341 e 26/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione, dai Tribunali di Siena, di Lecco e di Catanzaro e dalla Corte d'appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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