Corte costituzionale
Sentenza n. 2/2006
Corte cost., sent. 13 gennaio 2006, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/2006
- Data di deposito
- 13 gennaio 2006
- Data di decisione
- 9 gennaio 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 7, e tabella A, legge della Regione Marche n. 35 del 19 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30065
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 e dell'annessa tabella A, censurati, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e) , e 119, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono, per l'anno 2003, la stessa addizionale regionale all'IRPEF determinata per l'anno 2002 in un importo superiore all'1,4% del reddito imponibile. Il rimettente, infatti, non tiene conto che il legislatore statale, con l'art. 3, comma 1, lettera a) , della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che pone il divieto di superare, nella determinazione dell'addizionale, l'indicato limite dell'1,4%, ha inteso perseguire l'obiettivo di politica economica di evitare - con decorrenza dal 30 settembre 2002 e fino al raggiungimento di un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale in sede di Conferenza unificata fra Stato, Regioni ed enti locali - la maggior pressione fiscale dell'IRPEF e dell'IRAP che potrebbe derivare dall'ulteriore incremento delle addizionali regionali e locali a tali tributi e, nel contempo, di mantenere lo stesso livello delle addizionali legittimamente stabilite per l'anno 2002; in particolare, l'art. 3 menzionato stabilisce la sospensione, fino al raggiungimento del suddetto accordo, dei soli aumenti delle addizionali deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002. L'aumento dell'addizionale disposto dalla regione Marche per un importo identico a quello vigente nel 2002, pertanto, non rientra nella sfera di applicazione della norma di sospensione e va ricompreso nell'ambito di quei provvedimenti che il legislatore ha inteso confermare, in attuazione della politica di tendenziale mantenimento della pressione fiscale: la legge regionale che lo ha stabilito, infatti, non risponde alle condizioni temporali e quantitative previste dall'art. 3 suddetto ai fini della sospensione, essendo confermativa delle aliquote in vigore nel 2002 ed essendo stata deliberata anteriormente al 30 settembre 2002. - Che l'addizionale regionale in oggetto, in quanto istituita e disciplinata dalla legislazione statale, debba considerarsi tributo statale e non "proprio" della Regione, e come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost. è stato affermato, ex plurimis , nelle sentenze nn. 37 e 381/2004.
Massima n. 30066
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 e dell'annessa tabella A, censurati, in riferimento agli artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e) , 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, nella parte in cui determinano la misura dell'addizionale all'IRPEF in ragione di quattro aliquote, sulla base di una modulazione diversa e crescente per scaglioni di reddito. L'assunto interpretativo da cui prende le mosse il rimettente è errato: infatti, né la norma statale istitutiva dell'addizionale né la relativa legge di delegazione, nell'impiegare il termine "aliquota" al singolare per la determinazione degli aumenti, impediscono che tali aumenti siano improntati a criteri di progressività, dal momento che la parola "aliquota", usata al singolare e senza altra specificazione, ben può essere interpretata, secondo l'uso generale e specialistico del settore tributario, in senso neutrale, sia nel senso di aliquota proporzionale che nel senso di aliquota progressiva. Deve, inoltre, negarsi che la Costituzione stabilisca una riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi, dal momento che, al contrario, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, Cost., la progressività è principio informatore dell'intero sistema tributario ed è, quindi, legittimo che le Regioni ne facciano uso, in funzione delle politiche economiche e fiscali perseguite. Non sussiste, infine, neppure la lamentata disparità di trattamento fra cittadini residenti nella Regione Marche e cittadini residenti in altre Regioni, dal momento che la diversità di trattamento fra contribuenti aventi lo stesso reddito imponibile costituirebbe la necessaria conseguenza non della progressività dell'aliquota ma del potere degli enti di prevedere, entro i limiti stabiliti dalla legge statale, aliquote anche non progressive della stessa addizionale che possono risultare fra loro diverse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell'annessa tabella A, sollevate – in riferimento agli artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione – dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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