Corte costituzionale

Sentenza n. 181/2006

Corte cost., sent. 5 maggio 2006, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/2006
Data di deposito
5 maggio 2006
Data di decisione
20 aprile 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:181

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Toscana n. 56 del 22 ottobre 2004
  • legge n. 138 del 26 maggio 2004
  • art. 2-septies, comma 1, decreto-legge n. 81 del 29 marzo 2004
  • art. 59, legge della Regione Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005
  • art. 1, legge della Regione Umbria n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 8, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 29 del 23 dicembre 2004
  • art. 2, comma 1, lett. b), legge della Regione Emilia Romagna n. 29 del 23 dicembre 2004
  • art. 8, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 29 del 23 dicembre 2004
  • art. 139, legge della Regione Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30377

E' cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 22 ottobre 2004, n. 56, attesa l'abrogazione di tale norma da parte della successiva legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (art. 144, comma 1, lettera f) ), legge il cui art. 59, del pari impugnato, riproduce il contenuto dell'abrogata disposizione. > >

Massima n. 30378

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- septies , comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138, proposta dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 Cost., ed in relazione all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché al principio di leale collaborazione. La norma de qua ha modificato, eliminando il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, il comma 4 dell'art. 15- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed ha disposto che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni: spetta, perciò, allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. La soluzione adottata con l'art. 2- septies , che ha portato al superamento del principio generale anteriormente vigente, non costituisce a propria volta l'espressione di un principio di eguale natura e non esclude, così, che alle Regioni residui uno spazio di intervento in subiecta materia . Si presenta, altresì, ultronea la asserita violazione dell'art. 118 Cost., in quanto di tale disposizione costituzionale lo Stato non ha fatto applicazione nella specie. Destituita di fondamento è anche la censura di violazione del principio di leale collaborazione, dedotta con riferimento al mancato coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni, poiché tale non coinvolgimento, sia nella fase di emanazione di decreto-legge che in quella di conversione, non integra un vizio di costituzionalità della norma statale, né postula, di per sé, la lesione del principio suddetto. > >- Secondo la sentenza n. 270/2005, citata, il nuovo quadro costituzionale delineato dalla legge di riforma del Titolo V della Costituzione è, tra l'altro, caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. della materia "tutela della salute", assai più ampia della precedente materia "assistenza sanitaria ospedaliera". > >- Nelle ipotesi in cui si ravvisa una concorrenza di competenze, la Corte fa applicazione del criterio che tende a valorizzare l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre: v., citata, sentenza n. 50/2005. > >- Deve escludersi che ogni disciplina che tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari rientri per ciò stesso nell'area dell'ordinamento civile, riservata allo Stato: v., citata, sentenza n. 282/2002. > >- V., citate, altresì, ex plurimis , sentenze n. 285/2005, n. 423 e n. 16/2004. > >- Il mancato coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni nell'emanazione di un decreto-legge e nella conversione dello stesso non integra un vizio di costituzionalità della legge: v., citate, sentenze n. 272/2005 e n. 196/2004.

Massima n. 30379

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l) , e terzo comma, Cost., laddove stabilisce che gli incarichi di direzione di struttura del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 15- quater , commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 502 del 1992. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni: spetta, perciò, allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. Lo Stato, con l'art. 2- septies , comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2004, convertito nella legge n. 138 del 2004, ha modificato, eliminando il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, il comma 4 dell'art. 15- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed ha disposto che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse. Dal momento che detta norma non ha enunciato un "nuovo" principio generale, le Regioni - ferma restando l'operatività della disciplina statale nei territori delle Regioni che nulla abbiano specificatamente stabilito al riguardo - sono libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie. Non sono fondate neppure le censure di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento "nell'ambito del personale universitario": infatti, nel quadro di un'evoluzione legislativa diretta a conferire maggior efficienza all'organizzazione della sanità pubblica così da renderla concorrenziale con quella privata, non appare irragionevole la previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale. > >- Che lo scrutinio sulla ragionevolezza delle norme dirette a porre limiti allo svolgimento delle attività libero-professionali dei sanitari appartenenti al Servizio sanitario nazionale debba essere effettuato verificando se eventuali condizioni e limiti possano ritenersi preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale si legge in sentenza n. 147/2005, citata. > >- Sulla non irragionevolezza della previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale v., citata, sentenza n. 330/1999. > >- Sulla inesistenza di un'ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del personale universitario v., citata, sentenza n. 71/2001.

Massima n. 30380

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 23 febbraio 2005, n. 15, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l) , e terzo comma, Cost., laddove stabilisce che gli incarichi di direzione di struttura del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 15- quater , commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 502 del 1992. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni: spetta, perciò, allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. Lo Stato, con l'art. 2- septies , comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2004, convertito nella legge n. 138 del 2004, ha modificato, eliminando il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, il comma 4 dell'art. 15- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed ha disposto che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse. Dal momento che detta norma non ha enunciato un "nuovo" principio generale, le Regioni - ferma restando l'operatività della disciplina statale nei territori delle Regioni che nulla abbiano specificatamente stabilito al riguardo - sono libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie. Non sono fondate neppure le censure di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del personale universitario: infatti, nel quadro di un'evoluzione legislativa diretta a conferire maggior efficienza all'organizzazione della sanità pubblica così da renderla concorrenziale con quella privata, non appare irragionevole la previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale.

Massima n. 30381

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., laddove stabilisce che il rapporto di lavoro esclusivo opera come criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari degli incarichi di direzione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni: spetta, perciò, allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. Lo Stato, con l'art. 2- septies , comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2004, convertito nella legge n. 138 del 2004, ha modificato, eliminando il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, il comma 4 dell'art. 15- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed ha disposto che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse. Dal momento che detta norma non ha enunciato un "nuovo" principio generale, le Regioni - ferma restando l'operatività della disciplina statale nei territori delle Regioni che nulla abbiano specificatamente stabilito al riguardo - sono libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie.

Massima n. 30382

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b) , della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., laddove stabilisce che la costituzione di Aziende Ospedaliere è disposta dalla Regione previa valutazione di complessità dei casi trattati. Così disponendo, infatti, la Regione non solo ha operato nell'ambito di competenze regionali relative sia alla determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute sia alle modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali, ma ha anche subordinato la costituzione di aziende ospedaliere a prescrizioni non minori rispetto a quelle di cui alla disciplina statale risultante dal d.lgs. n. 502 del 1992.

Massima n. 30383

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, censurato, in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., laddove stabilisce che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di tre candidati. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni, nella quale spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. L'articolo impugnato non travalica i limiti fissati dalla legge statale, in quanto detta una tipica norma di dettaglio e non è in contrasto con l'art. 15- ter del d.lgs. n. 502 del 1992: infatti, quest'ultimo fissa l'obiettivo della designazione del direttore della struttura sanitaria attraverso una valutazione comparativa di una rosa di candidati selezionati da apposita commissione, mentre la norma regionale determina solo le modalità di formazione di tale rosa. > >- Il rapporto tra norma di principio e norma di dettaglio deve essere inteso nel senso che l'una può prescrivere criteri ed obiettivi, all'altra invece spetta l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi: v., citata, sentenza n. 390/2004. > >- I canoni di cui all'art. 97 Cost. esigono che nell'accesso a funzioni più elevate venga osservato un meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci: sul punto cfr., citate, sentenze n. 62/2006, n. 465 e 407/2005.

Massima n. 30384

Illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97 Cost., dell'art. 139 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40. La norma de qua , nello stabilire che gli organi dell'Agenzia regionale di sanità, in carica al momento dell'entrata in vigore della legge, restano in carica sino all'entrata in vigore della legge di revisione dell'ARS, non è conforme ai principi in tema di prorogatio degli organi amministrativi, desumibili dall'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 , e, dunque, viola l'art. 97 Cost.. > >- Con la sentenza n. 208/1992, citata, la Corte ha affermato che ogni proroga, in virtù dei principi desumibili dall'art. 97 Cost., "può aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati". > >- I principi generali cui la prorogatio si ispira sono stati individuati dalla sentenza n. 464/1994, citata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 139 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 22 ottobre 2004, n. 56, recante «Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative», proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 33 e 117, terzo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-septies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, proposta dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, ed in relazione all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), ed all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché al principio di leale cooperazione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge della Regione Toscana n. 40 del 2005, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 23 febbraio 2005, n. 15 (Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della medesima legge della Regione Emilia-Romagna n. 29 del 2004, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, sempre della legge della Regione Emilia-Romagna n. 29 del 2004, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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