Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/2006

Corte cost., ord. 7 novembre 2006, n. 362

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
362/2006
Data di deposito
7 novembre 2006
Data di decisione
25 ottobre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:362

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 75 del 24 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 30744

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 70, 77, 81 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti" sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, dell'art. 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 e dell'art. 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319. Invero, premesso che le disposizioni richiamate dalla norma censurata, inserite in decreti-legge non convertiti, avevano esteso l'assoggettamento a tassazione previsto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alle «plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo "F"», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la questione prospettata difetta di rilevanza, giacché la cessione volontaria del terreno, oggetto del giudizio a quo , non rientra nell'ambito di applicazione della norma censurata. Quest'ultima, infatti, riguarda esclusivamente il diverso caso dei terreni che, al momento dell'inizio della procedura espropriativa, siano ubicati in zona territoriale omogenea di tipo "F", mentre, nel caso sottoposto all'esame del giudice remittente, l'espropriazione ha avuto inizio in data anteriore a quella in cui il terreno espropriato, da agricolo, è stato destinato a zona omogenea di tipo "F".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 53, 70, 77 e 81 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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