Corte costituzionale
Ordinanza n. 362/2006
Corte cost., ord. 7 novembre 2006, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 362/2006
- Data di deposito
- 7 novembre 2006
- Data di decisione
- 25 ottobre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:362
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 75 del 24 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 30744
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 70, 77, 81 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti" sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, dell'art. 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 e dell'art. 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319. Invero, premesso che le disposizioni richiamate dalla norma censurata, inserite in decreti-legge non convertiti, avevano esteso l'assoggettamento a tassazione previsto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alle «plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo "F"», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la questione prospettata difetta di rilevanza, giacché la cessione volontaria del terreno, oggetto del giudizio a quo , non rientra nell'ambito di applicazione della norma censurata. Quest'ultima, infatti, riguarda esclusivamente il diverso caso dei terreni che, al momento dell'inizio della procedura espropriativa, siano ubicati in zona territoriale omogenea di tipo "F", mentre, nel caso sottoposto all'esame del giudice remittente, l'espropriazione ha avuto inizio in data anteriore a quella in cui il terreno espropriato, da agricolo, è stato destinato a zona omogenea di tipo "F".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 53, 70, 77 e 81 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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